Ordinanza sull'imposizione del tabacco (OImT)

Riassunto


Ordinanza sull'imposizione del tabacco (OImT)

Ordinanza sull'imposizione del tabacco

(OImT)

del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 marzo 19691 sull'imposizione del tabacco (LImT), ordina:

Sezione 1: Definizioni Art. 1 Materiale greggio

(art. 13 cpv. 5 LImT)

Sono considerati materiale greggio:

a. il tabacco greggio non scostolato;

b. il tabacco greggio parzialmente o completamente scostolato, trinciato o altrimenti lavorato, destinato alla trasformazione ulteriore;

c. i cascami di tabacco greggio o provenienti dalla fabbricazione di tabacco, segnatamente coste, frasami di foglie o polvere di tabacco;

d. il tabacco omogeneizzato.

Art. 2 Tabacchi manufatti

(art. 1 cpv. 2 LImT) 1 Per «tabacchi manufatti» s'intendono i prodotti menzionati alle voci 2402.1000/9000, 2403.1000 e 2403.9910 della tariffa doganale2.

2 Per «sigari» s'intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3.

RS 641.311

Imposizione del tabacco. O RU 2009

Art. 29 Depositi doganali aperti

(art. 16 cpv. 4 LImT)

Per lavorare e gestire tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto è necessario disporre di un'autorizzazione per depositi fiscali autorizzati.

Art. 30 Trattamenti...

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