Ordinanza sull'energia (OEn)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 9, 09 Marzo 2010 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sull'energia (OEn)
Ordinanza sull'energia
(OEn) Modifica del 2 febbraio 2010 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 1d, 3e e 28a dell'ordinanza del 7 dicembre 19981 sull'energia, ordina: I Le appendici 1.120131.5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia sono sostituite dalle versioni qui annesse. II L'ordinanza del DATEC del 24 novembre 20062 sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva 1 I dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione (punto di immissione). La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. La comunicazione dei dati di produzione all'organismo di rilascio deve avvenire su incarico del produttore: III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010. 2 febbraio 2010 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger 1 RS 730.01 2 RS 730.010.1 2009-2777 809 Ordinanza sull'energia RU 2010 Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per l'energia eolica 1 Definizione degli impianti 1.1 In generale Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo. 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento. 2 Categorie 2.1 Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi. 2.2 Grandi impianti eolici Aerogeneratori con una potenza e...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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