Riassunto


Ordinanza sull'energia (OEn)

Ordinanza sull'energia

(OEn)

Modifica del 19 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. p e q

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

p. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;

q. cessione: l'ulteriore alienazione a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro alienazione a titolo professionale.

Art. 10, rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione

1 Le esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.120132.14.

2 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici 2.120132.14 deve:

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo di energia. Inoltre:

e. per le lampade devono essere fornite informazioni in merito alle prestazioni e alle sostanze contenute.

1 RS 730.01

Ordinanza sull'energia RU 2011

c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;

d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;

e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU: a. alla direttiva 2010/30/UE12;

b. alla direttiva 98/11/CE13 e

c. all'allegato II, numero 3 del regolamento (CE) n. 244/200914.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2 Chiunque commercializza o cede lampade deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull'imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al 7.1 lettera c.

8 Regolamentazione transitoria

8.1 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice15

valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzate né cedute.

8.2 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2012 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2014.

8.3 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2013 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2015.

8.4 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2016 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2018.

12 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

13 Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio...

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