Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Riassunto


Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

(OAI)

Modifica del 16 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 17 gennaio 19611 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 4octies cpv. 1

1 Il contributo versato al datore di lavoro secondo l'articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 100 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedimenti di reinserimento.

Art. 4novies Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Gli articoli 4quater e 4sexies capoversi 1, 2, 5 e 6 non sono applicabili alla reintegrazione dei beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a LAI.

Art. 5bis cpv. 4, secondo periodo

Abrogato

Art. 6 cpv. 1bis

1bis Sono considerati provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari a mantenere o migliorare la capacità al guadagno.

Art. 6bis Lavoro a titolo di prova

Il lavoro a titolo di prova termina prima del previsto, se:

a. l'obiettivo concordato è raggiunto;

b. si impone un provvedimento d'integrazione più adatto;

c. il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici; o

d. il proseguimento non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo per altri motivi ritenuti validi.

1 RS 831.201

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RU 2011

Art. 76 cpv. 1 lett. g

La decisione è notificata se...

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