Riassunto
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI) Modifica del 16 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 gennaio 19611 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Art. 4octies cpv. 1 1 Il contributo versato al datore di lavoro secondo l'articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 100 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedimenti di reinserimento. Art. 4novies Reintegrazione dei beneficiari di una rendita Gli articoli 4quater e 4sexies capoversi 1, 2, 5 e 6 non sono applicabili alla reintegrazione dei beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a LAI. Art. 5bis cpv. 4, secondo periodo Abrogato Art. 6 cpv. 1bis 1bis Sono considerati provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari a mantenere o migliorare la capacità al guadagno. Art. 6bis Lavoro a titolo di prova Il lavoro a titolo di prova termina prima del previsto, se: a. l'obiettivo concordato è raggiunto; b. si impone un provvedimento d'integrazione più adatto; c. il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici; o d. il proseguimento non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo per altri motivi ritenuti validi. 1 RS 831.201 Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RU 2011 Art. 76 cpv. 1 lett. g La decisione è notificata se...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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