Riassunto
Ordinanza sull'adozione (OAdoz)
Ordinanza sull'adozione
(OAdoz) del 29 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC); visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione 2 La presente ordinanza disciplina: a. la procedura d'accoglienza di adottandi; b. l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza; c. gli emolumenti riscossi dalla Confederazione per le adozioni internazionali. 2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale concernenti la protezione dei minori. Art. 2 Autorità competenti 1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per: a. adempiere i compiti di cui all'arti...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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