Ordinanza sull'adozione (OAdoz)

Riassunto


Ordinanza sull'adozione (OAdoz)

Ordinanza sull'adozione

(OAdoz)

del 29 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC); visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012

relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

2 La presente ordinanza disciplina: a. la procedura d'accoglienza di adottandi;

b. l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza;

c. gli emolumenti riscossi dalla Confederazione per le adozioni internazionali.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale concernenti la protezione dei minori.

Art. 2 Autorità competenti

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per: a. adempiere i compiti di cui all'arti...

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