Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Riassunto


Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

(OTRif)

Modifica dell201911 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 120133, 30g capoverso 1, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19893 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea); in esecuzione della decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL del 14 giugno 20014 relativa alla modifica della decisione del Consiglio C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione del Consiglio dell'OCSE),

Art. 1 cpv. 3 lett. d nonché cpv. 4 lett. c

3 Non si applica:

d. per i sottoprodotti di origine animale secondo l'ordinanza del 23 giugno 20045 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

4 Sono fatte salve:

c. abrogata

Art. 2, rubrica e cpv. 1

Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un

1 RS 814.610

2 RS 814.01

3 RS 0.814.05

4 RS 0.814.052

5 RS 916.441.22

2008-2327 6259

c. i rifiuti devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, ca...

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