Riassunto
Ordinanza sul registro fondiario (ORF)
Ordinanza sul registro fondiario
(ORF) del 23 settembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 943 capoverso 2, 945 capoverso 2, 949 capoverso 1, 949a capoverso 2, 962 capoverso 3, 967 capoverso 3, 970 capoverso 3, 977 capoverso 3 e l'articolo 18 capoverso 2 del titolo finale del Codice civile1 (CC); visto l'articolo 102 lettera b della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione (LFus); visti gli articoli 5, 6, 13 capoversi 120134 e 24 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI), ordina: Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto e definizioni Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; b. la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; c. la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; d. la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; e. il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. immobile: qualunque superficie di terreno che abbia confini sufficientemente determinati; b. registro fondiario: registro pubblico relativo ai diritti reali immobiliari nonché alle annotazioni e menzioni, composto da libro mastro, libro giornale, piano per il registro fondiario e documenti giustificativi; RS 211.432.1 1 RS 210 2 RS 221.3013 RS 510.62 9 I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell'interfaccia di cui all'articolo 949a capoverso 3 CC. Art. 28 Accesso ampliato: diritto d'accesso 1 Sulla base di accordi particolari, le seguenti persone possono accedere ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari, senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: a. i pubblici ufficiali, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri, le autorità fiscali e altre autorità, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali; b. le banche, la Posta Svizzera, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19919 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; c. gli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale; d. determinate persone ai dati: 1. dei fondi loro appartenenti, o 2. dei fondi sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti. 2 Ai pubblici ufficiali può essere consentito anche l'accesso ai documenti giustificativi. Art. 29 Accesso ampliato: disciplinamento dei dettagli I Cantoni o le organizzazioni responsabili concludono con gli utenti convenzioni conformi al modello dell'UFRF. Tali convenzioni disciplinano almeno: a. le modalità di accesso; b. il controllo degli accessi; c. l'utilizzo dei dati ottenuti; d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati; e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati. Art. 30 Accesso ampliato: procedura 1 L'accesso ampliato secondo l'articolo 28 è consentito agli aventi diritto mediante una procedura elettronica di richiamo dei dati. 9 RS 211.412.11 Gli accessi sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli vengono conservati per due anni. 3 Se i dati vengono trattati in modo abusivo, il Cantone o l'organizzazione responsabile revoca immediatamente l'autorizzazione d'accesso. È ritenuto abusivo, in particolare, l'utilizzo dei dati a fini dell'acquisizione di clienti. Art. 31 Contenuto degli estratti del registro fondiario 1 Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo. 2 L'estratto può limitarsi a determinati dati o all'indicazione che una determinata iscrizione non figura nel libro mastro. In tal caso si parla di estratto parziale. 3 L'estratto è suddiviso in modo chiaro nelle rubriche del foglio del libro mastro. Può anche riferirsi a determinati dati cancellati; questi devono essere chiaramente designati come tali. 4 L'estratto contiene inoltre: a. la designazione del fondo; b. l'indicazione del momento dell'allestimento dell'estratto e, se del caso, del momento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti; c. in caso di quote di comproprietà per le quali siano stati aperti fogli appositi, nonché in caso di unità di piano: i dati del foglio del libro mastro per il fondo di base; d. in caso di diritti pe...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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