Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Riassunto


Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

(OST)

del 31 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 3, 11 capoverso 1 e 2, 16 capoversi 2 e 3, 17 capoversi 1 e 2, 18 capoverso 3, 19 capoverso 3, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 35 capoverso 3, 46, 47 capoverso 1, 48 capoverso 1, 59 capoverso 3, 62 e 69 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. utenti: clienti che hanno concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sull'utilizzo di tali servizi;

b. linea affittata: offerta di capacità di trasmissione ai sensi della Direttiva del Consiglio del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)2 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate.

Sezione 2: Servizi di telecomunicazione

Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione

Non fornisce servizi di telecomunicazione segnatamente chi trasmette informazioni:

a. all'interno di un edificio;

b. nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili l'uno di fronte all'altro separati da una strada, un sentiero, una linea ferroviaria o un corso d'acqua;

RS 784.101.1

1 RS 784.10

2 GU n. L 165 del 19.6.1992, p. 27, modificata dalla decisione della Commissione CE 94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23) e modificata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998 (GU n. L 14 del 20.1.1998, p 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

2001-1326 2759

Servizi di telecomunicazione. O RU 2001

3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'autorità concedente l'accesso agli impianti affinché quest'ultima possa controllare il rispetto dei criteri qualitativi.

4 L'autorità concedente può avvalersi di un perito indipendente per controllare il rispetto dei criteri qualitativi. I risultati di questa perizia possono essere pubblicati.

Art. 26 Limiti superiori dei prezzi

1 Dal 1° maggio 2003 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA inclusa):

a. collegamento (art. 19 cpv. 1 lett. a): 1. tassa unica di 40 franchi per la messa in servizio del collegamento, 2. 29 franchi al mese mediante un'interfaccia analogica, 3. 40 franchi al mese mediante un'interfaccia digitale;

b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi, secondo le seguenti tariffe: 1. dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 17 (tariffa normale): 11 centesimi al minuto,

2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 9 centesimi al minuto,

3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 6 centesimi al minuto;

c. supplemento per l'utilizzo di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate ai numeri 143 e 147 e ai servizi di trascrizione (art. 19 cpv. 1 lett. f) per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi;

d. utilizzo del servizio di trascrizione (a...

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