Ordinanza sui fondi d'investimento (OFI)




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Ordinanza sui fondi d'investimento (OFI)

Ordinanza sui fondi d'investimento

(OFI)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 ottobre 19941 sui fondi d'investimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a

1 Il regolamento del fondo descrive gli investimenti autorizzati: a. a seconda del loro genere (diritti di partecipazione, crediti; strumenti finanziari derivati; costruzioni d'abitazioni, immobili a carattere commerciale; metalli preziosi; prodotti di base, ecc.);

Art. 12 cpv. 2

2 La direzione del fondo garantisce un'organizzazione efficace e adeguata, segnatamente nei settori della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno (SCI) e della compliance. Definisce la sua organizzazione, in particolare la ripartizione delle competenze tra consiglio d'amministrazione e direzione operativa, in un regolamento d'organizzazione.

Art. 16 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c e d

1 La direzione del fondo deve disporre dei seguenti fondi propri, in per cento del patrimonio totale dei fondi d'investimento da essa gestiti, ma al massimo 20 milioni di franchi:

c. 1/2 per cento per la parte superiore a 500 milioni di franchi, ma inferiore a 1 miliardo di franchi;

d. 1/

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