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Ordinanza sui fondi d'investimento (OFI)
Ordinanza sui fondi d'investimento
(OFI)Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 19 ottobre 19941 sui fondi d'investimento è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. a 1 Il regolamento del fondo descrive gli investimenti autorizzati: a. a seconda del loro genere (diritti di partecipazione, crediti; strumenti finanziari derivati; costruzioni d'abitazioni, immobili a carattere commerciale; metalli preziosi; prodotti di base, ecc.); Art. 12 cpv. 2 2 La direzione del fondo garantisce un'organizzazione efficace e adeguata, segnatamente nei settori della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno (SCI) e della compliance. Definisce la sua organizzazione, in particolare la ripartizione delle competenze tra consiglio d'amministrazione e direzione operativa, in un regolamento d'organizzazione. Art. 16 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c e d 1 La direzione del fondo deve disporre dei seguenti fondi propri, in per cento del patrimonio totale dei fondi d'investimento da essa gestiti, ma al massimo 20 milioni di franchi: c. 1/2 per cento per la parte superiore a 500 milioni di franchi, ma inferiore a 1 miliardo di franchi; d. 1/See the full content of this document
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