Riassunto
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
(OPPM)Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue: Art. 1 Condizioni per il riconoscimento 1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d'esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'e...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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