Riassunto
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
del 19 gennaio 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione 1: Definizioni Art. 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell'esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'impiego degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari; c. trasferimento di averi: qualsiasi transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere gli averi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona; d. banca iraniana: 1. una banca con sede nella Repubblica Islamica dell'Iran (Iran), compresa la Banca centrale dell'Iran, 2. le succursali e le filiali di una banca con sede in Iran, 3. una banca non avente sede in Iran, ma controllata da persone od organizzazioni con sede in Iran; RS 946.231.143.6 1 RS 946.231 Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran RU 2011 c. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favoredi persone od organizzazioni di cui alle lettere a e b. Sezione 7: Esecuzione e disposizioni penali Art. 20 Controllo ed esecuzione 1 La SECO è responsabile dell'esecuzione degli articoli 2221217 e 19. Essa notifica al competente comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e all'AIEA la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alle risoluzioni 1737 (2006) e 1803 (2008). 2 Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane. 3 L'UFM è responsabile dell'esecuzione dell'articolo 18. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. Art. 21 Disposizioni penali 1 Chiunque violi gli articoli 2221210, 12 capoverso 2 o 13221219 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb. 2 Chiunque violi gli articoli 11 o 12 capoverso 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può disporre sequestri o confische. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 14 febbraio 200710 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran è abrogata. 10 RU 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569 Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran RU 2011 Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2011.11 19 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 11 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512) Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran RU 2011 Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e 2, art. 3) Beni, tecnologie e software ai quali si applicano i divieti di cui agli articoli 2 e 3 A. Beni, tecnologie e software 1. Beni, tecnologie e software giusta l'allegato 2 OBDI12. Sono esclusi i beni, le tecnologie e i software della categoria 5 dal numero di controllo delle esportazioni codice 001-099; 2. Materiali nucleari giusta l'articolo 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 200413 sull'energia nucleare. B. Altri beni Numero di riferimento dell'UE A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature II.A0.001 Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b. Lampade a catodo cavo all'uranio II.A0.002 Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm2013650 nm II.A0.003 Reticoli ottici nell'intervallo di lungh...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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