Riassunto
Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)
Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione
(Ordinanza SIMIC)Modifica del 16 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 3 Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC.Art. 9 lett. b n. 3, c nonché of02dq L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol): 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Divisione Centrale operativa: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell'ambito della cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l'esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera, c. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di giustizia: 1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale, 2. l'Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 20073 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA); 1 RS 142...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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