Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Riassunto


Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

(Ordinanza SIMIC)

Modifica del 16 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

3 Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC.

Art. 9 lett. b n. 3, c nonché of02dq L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol): 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Divisione Centrale operativa: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell'ambito della cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l'esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera,

c. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di giustizia: 1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale,

2. l'Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 20073 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA);

1 RS 142...

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