Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Riassunto


Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

(ORI)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui requisiti igienici è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3

3 Le aziende alimentari devono disporre di spogliatoi e di dispositivi necessari alla cura dell'igiene personale.

Art. 35 cpv. 3-5

3 Il processo di fabbricazione della gelatina destinata al consumo umano deve garantire che:

a. il materiale osseo di ruminanti sia sottoposto a trattamento tale da garantire che, dopo essere stato finemente frantumato e sgrassato con acqua calda, subisca un trattamento con acido cloridrico diluito (alla concentrazione minima del 4 % e a pH 12,5), della durata di almeno 20 giorni, comprendente un trattamento termico ad almeno 138 °C per 4 secondi, oppure

2. un trattamento acido (pH

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