Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Riassunto


Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

(ORI)

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visto l'articolo 48 capoverso 1 lettere a2013d dell'ordinanza del 23 novembre 20051

sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza stabilisce:

a. le prescrizioni igieniche generali per il trattamento delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

b. i requisiti concernenti l'igiene del personale impiegato nelle aziende alimentari e la formazione che esso deve seguire in merito alle questioni di igiene;

c. i procedimenti termici e l'igiene di trasformazione;

d. le disposizioni igieniche particolari destinate a determinate derrate alimentari di origine animale;

e. i valori limite e i valori di tolleranza per la presenza di microrganismi in derrate alimentari e oggetti d'uso.

2 Sono fatti salvi i requisiti specifici formulati dall'ordinanza del 23 novembre 20052 sulla produzione primaria.

Art. 2 Deroghe

1 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono emanare deroghe agli articoli 7201320 per:

a. produttori che, direttamente o attraverso aziende al dettaglio locali, consegnano ai consumatori esclusivamente prodotti primari di fabbricazione propria in piccole quantità;

b. aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari ai consumatori esclusivamente per via diretta;

RS 817.024.1

1 RS 817.02; RU 2005 5451

2 RS 916.020; RU 2005 5545

2005-0160 6521

2 Le persone che dopo la guarigione sono ancora portatrici di germi patogeni o che presentano ferite infette, piaghe o simili, non sono autorizzate ad accedere ai settori di trattamento delle derrate alimentari, a meno che non siano state adottate misure igieniche che consentono di escludere qualsiasi rischio di contaminazione diretta o indiretta delle derrate alimentari.

3 Le persone affette da una malattia trasmissibile per via alimentare e che lavorano in un'azienda alimentare devono annunciare immediatamente la malattia e i sintomi al responsabile, precisandone se possibile anche le cause.

4 Se diverse persone occupate in un'azienda alimentare presentano contemporaneamente malattie trasmissibili per via alimentare, il responsabile deve informare le competenti autorità cantonali di esecuzione.

Art. 23 Formazione e sorveglianza

1 Il responsabile garantisce che il personale addetto alla trasformazione delle derrate alimentari sia sorvegliato e abbia ricevuto un'istruzione o una formazione in materia d'igiene delle derrate alimentari adeguata alla sua attività.

2 Il responsabile deve garantire che il personale addetto allo sviluppo e all'applicazione del sistema HACCP sia istruito in merito a tutte le questioni relative a tale applicazione.

Art. 24 Accesso di persone estranee all'azienda

Il responsabile disciplina l'accesso di persone estranee all'azienda (p. es. visitatori) ai settori nei quali sono trattate le derrate alimentari e stabilisce le necessarie misure igieniche.

Capitolo 4: Procedimenti termici e igiene nella trasformazione

Art. 25 Refrigerazione

1 Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e le derrate alimentari pronte per il consumo, che potrebbero favorire la proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di t...

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