Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 27 Dicembre 2005 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
(ORI) del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visto l'articolo 48 capoverso 1 lettere a2013d dell'ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza stabilisce: a. le prescrizioni igieniche generali per il trattamento delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso; b. i requisiti concernenti l'igiene del personale impiegato nelle aziende alimentari e la formazione che esso deve seguire in merito alle questioni di igiene; c. i procedimenti termici e l'igiene di trasformazione; d. le disposizioni igieniche particolari destinate a determinate derrate alimentari di origine animale; e. i valori limite e i valori di tolleranza per la presenza di microrganismi in derrate alimentari e oggetti d'uso. 2 Sono fatti salvi i requisiti specifici formulati dall'ordinanza del 23 novembre 20052 sulla produzione primaria. Art. 2 Deroghe 1 In singoli casi, le competenti autorità cantonali di esecuzione possono emanare deroghe agli articoli 7201320 per: a. produttori che, direttamente o attraverso aziende al dettaglio locali, consegnano ai consumatori esclusivamente prodotti primari di fabbricazione propria in piccole quantità; b. aziende di commercio al dettaglio che consegnano derrate alimentari ai consumatori esclusivamente per via diretta; RS 817.024.1 1 RS 817.02; RU 2005 54512 RS 916.020; RU 2005 5545 2005-0160 6521 2 Le persone che dopo la guarigione sono ancora portatrici di germi patogeni o che presentano ferite infette, piaghe o simili, non sono autorizzate ad accedere ai settori di trattamento delle derrate alimentari, a meno che non siano state adottate misure igieniche che consentono di escludere qualsiasi rischio di contaminazione diretta o indiretta delle derrate alimentari. 3 Le persone affette da una malattia trasmissibile per via alimentare e che lavorano in un'azienda alimentare devono annunciare immediatamente la malattia e i sintomi al responsabile, precisandone se possibile anche le cause. 4 Se diverse persone occupate in un'azienda alimentare presentano contemporaneamente malattie trasmissibili per via alimentare, il responsabile deve informare le competenti autorità cantonali di esecuzione. Art. 23 Formazione e sorveglianza 1 Il responsabile garantisce che il personale addetto alla trasformazione delle derrate alimentari sia sorvegliato e abbia ricevuto un'istruzione o una formazione in materia d'igiene delle derrate alimentari adeguata alla sua attività. 2 Il responsabile deve garantire che il personale addetto allo sviluppo e all'applicazione del sistema HACCP sia istruito in merito a tutte le questioni relative a tale applicazione. Art. 24 Accesso di persone estranee all'azienda Il responsabile disciplina l'accesso di persone estranee all'azienda (p. es. visitatori) ai settori nei quali sono trattate le derrate alimentari e stabilisce le necessarie misure igieniche. Capitolo 4: Procedimenti termici e igiene nella trasformazione Art. 25 Refrigerazione 1 Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e le derrate alimentari pronte per il consumo, che potrebbero favorire la proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di t...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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