Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Riassunto


Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

del 5 ottobre 2007

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli 2 capoverso 4, 27 capoverso 6, 39 capoverso 2, 45 capoverso 2, 46 capoverso 3, 49 capoverso 2, 50 capoversi 2 e 3, 55, 56 capoverso 2 e 74 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione (ORTV), ordina:

Capitolo 1: Modifica della fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione

Art. 1

(art. 2 cpv. 4 ORTV) 1 Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono comunicare all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le modifiche riguardanti:

a. il nome del programma;

b. il nome del responsabile redazionale;

c. il domicilio o la sede dell'emittente;

d. le indicaz...

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