Riassunto
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie
(OCIC) del 18 gennaio 2011 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d'applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 o 34 capoverso 2 LTV o dell'articolo 49 o 56 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr). 2 Gli articoli 3 e 4 capoverso 1 si applicano a tutte le imprese titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 6 LTV o dell'articolo 5 Lferr. 3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono applicare per analogia gli articoli 4 capoverso 2, 5 e 7201320 alle imprese di cui assumono i costi secondo l'articolo 28 capoverso 3 o 4 LTV. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un'impresa; b. settore: tutt...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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