Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

Riassunto


Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

(OCIC)

del 18 gennaio 2011

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 o 34 capoverso 2 LTV o dell'articolo 49 o 56 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).

2 Gli articoli 3 e 4 capoverso 1 si applicano a tutte le imprese titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 6 LTV o dell'articolo 5 Lferr.

3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono applicare per analogia gli articoli 4 capoverso 2, 5 e 7201320 alle imprese di cui assumono i costi secondo l'articolo 28 capoverso 3 o 4 LTV.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un'impresa;

b. settore: tutt...

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