Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

Riassunto


Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

(OCStup)

del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 3 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'autorizzazione e il controllo di stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell'articolo 2 LStup nonché di materie prime e prodotti con un effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 7 LStup.

2 Disciplina l'importazione, l'esportazione, il transito e il commercio di sostanze controllate. Assicura la disponibilità di sostanze controllate in quantità sufficienti per scopi medici e per la ricerca.

3 Si applica anche alle persone e alle imprese aventi la loro sede in Svizzera che commerciano all'estero sostanze controllate.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;

b. commercio: la mediazione a titolo oneroso di sostanze controllate a persone autorizzate, incluse le attività di mediatori e di agenti;

c. fabbricazione: tutte le fasi di lavoro comprendenti l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia e la trasformazione, come pure l'imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite;

d. operatori sanitari: medici, dentisti, veterinari e farmacisti;

e. ospedale: stabilimento ospedaliero ai sensi della LStup;

RS 812.121.1 1 RS 812.121

Art. 27 Equipaggiamento d'emergenza

Per i casi d'emergenza i medici, i servizi di soccorso con direzione medica e i veterinari possono importare senza autorizzazione oppure, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di medicamenti contenenti sostanze controllate destinati a uso medico.

Art. 28 Sospensione

La sospensione di altre autorizzazioni è disciplinata dall'articolo 22.

Sezione 2: Importazione

Art. 29 Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione

L'autorizzazione d'importazione unica è valida al massimo quattro mesi, mentre l'autorizzazione generale d'importazione sino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 30 Obbligo di notifica

Il titolare di un'autorizzazione d'importazione unica notifica per scritto all'Istituto, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi, l'entrata della sostanza controllata. La notifica deve indicare il quantitativo ricevuto, la data dell'importazione e il corrispondente numero dell'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'Istituto.

2 Il titolare di un'autorizzazione generale d'importazione notifica all'Istituto, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla fine dell'anno civile, il quantitativo annuale di sostanze controllate importate.

Art. 31 Rilascio delle autorizzazioni d'importazione

1 L'Istituto trasmette al richiedente il numero di copie dell'autorizzazione d'importazi...

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