Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Riassunto


Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

(OMU)

Modifica del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 novembre 19921 concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

Ingresso visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile3 (CC); visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3 e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione (LGI),

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo:

a. l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DDPS»;

b. l'abbreviazione «D+M» è sostituita con «Direzione federale delle misurazioni catastali».

Art. 1 Definizione e scopo

1 Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articol...

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