Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Riassunto


Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

del 30 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di beni di cui all'allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna.

3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2 oppure in relazione ad attività militari in Libia.

4 Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d'armamento e beni di cui all'allegato 1 provenienti dalla Libia.

5 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, se applicabili, in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 120134 per:

a. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;

b. altr...

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