Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)

Riassunto


Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)

Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen

(OCOFE)

del 26 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane; visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2007/20043 (regolamento FRONTEX) e n. 863/20074 (regolamento RABIT) nonché l'impiego di consulenti in materia di documenti.

2 Per quanto attiene al personale svizzero ai sensi dell'articolo 2 lettera a, la presente ordinanza disciplina le modalità dell'impiego, sempre che la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante, nonché le particolarità del rapporto di lavoro.

3 Per quanto a...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società