Rapporto sulla semplificazione delle procedure di omologazione esistenti per prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti
Foglio Federale numero 35, 02 Settembre 2008 › Seccion Unica
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Rapporto sulla semplificazione delle procedure di omologazione esistenti per prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti
Allegato 1 Introduzione 1.1 Situazione generale Diverse analisi hanno mostrato che le procedure di omologazione contribuiscono alla chiusura dei mercati e a prezzi più elevati rispetto all'estero1. L'obbligo di omologare nuovamente in Svizzera i prodotti già omologati all'estero è stato identificato come il secondo ostacolo tecnico per importanza. Per questa ragione il Consiglio federale il 18 gennaio 2006 ha deciso di presentare, in vista del messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), i casi in cui le omologazioni rilasciate nella CE (ed eventualmente in alcuni Stati terzi) devono essere riconosciute automaticamente, in cui è sufficiente una decisione d'accertamento e in cui si può ricorrere ad una procedura semplificata. Il presente rapporto soddisfa questo mandato e indica in quali settori è necessario prendere misure e quali (cfr. parte 2). 1.2 Oggetto del rapporto Il presente rapporto analizza la procedura di omologazione svizzera per prodotti che sono già stati omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti. Le procedure di omologazione estere sono considerate equivalenti quando accordano un livello di protezione uguale a quello delle procedure svizzere2. Anche per quel che riguarda i prodotti sottoposti ad omologazione, la CE è il nostro partner commerciale più importante. Ai sensi dell'articolo 4 LOTC, le disposizioni concernenti i prodotti e le procedure che riguardano merci sottoposte all'omologazione sono state ampiamente adeguate al diritto comunitario. Si può dunque ritenere che i prodotti omologati nella CE soddisfano anche il livello di protezione svizzero. Nel quadro dell'esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il 1 Cfr. anche il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (messaggio LOTC), n. 3.3.3 e il rapporto della SECO «Preisinsel Schweiz, Berichte in Erfüllung des Postulates David», Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 16, Berna, 2008, consultabile all'indirizzo Internet http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=18114. 2 Cfr. anche il messaggio LOTC, n. 2.3.3. Rapporto sulla semplificazione delle procedure di omologazione esistenti per prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti diritto vigente nella CE, sono state analizzate anche le procedure di omologazione3. In particolare è stato esaminato se per i prodotti senza obbligo di omologazione nella CE è necessaria in Svizzera un'omologazione per garantire la protezione di interessi pubblici preponderanti e se è necessario prevedere criteri più rigidi in Svizzera per i prodotti che sottostanno anche nella CE all'obbligo di omologazione. La decisione del Consiglio federale del 31 ottobre 2007 su varie divergenze ha permesso di semplificare numerose procedure in Svizzera, di adeguarle al diritto europeo o di abolirle. Per evitare che semplificando le procedure già esistenti vengano create nuove divergenze rispetto al diritto europeo, le semplificazioni proposte non riguardano una riduzione delle esigenze per l'omologazione, bensì una riduzione delle perizie svolte dalle autorità elvetiche nel quadro di procedure già esistenti per prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti4 . In questo modo si intende evitare costosi doppioni e al contempo mantenere l'equivalenza del livello di protezione. Dai sondaggi svolti presso gli uffici federali competenti è risultato che, a parte la CE, gli altri Paesi non dispongono di procedure e prescrizioni di omologazione equivalenti. Dunque la presente analisi si concentra sui prodotti con obbligo di omologazione già omologati nella CE. Nel presente rapporto sono stati esaminati solo i prodotti direttamente interessati dagli ostacoli tecnici al commercio, la cui commercializzazione dipende dall'auto-rizzazione delle autorità e per i quali esiste già un'omologazione estera secondo prescrizioni equivalenti. Auto...
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