Messaggio relativo alla modifica della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (Finanziamento speciale del traffico aereo)

Riassunto


Messaggio relativo alla modifica della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (Finanziamento speciale del traffico aereo)

10.083

Messaggio

relativo alla modifica della legge federale

concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

(Finanziamento speciale del traffico aereo)

del 17 settembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (legge d'esecuzione del finanziamento speciale del traffico aereo).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Con la presente modifica della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata viene disciplinato a livello legislativo il finanziamento speciale in favore dei compiti nel settore del traffico aereo creato con la modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale.

L'articolo 86 della Costituzione federale disciplina la riscossione dell'imposta sugli oli minerali e l'impiego dei proventi che ne derivano. Con la sua modifica, accolta nella votazione popolare del 29 novembre 2009, è stata creata la base costituzionale affinché il prodotto dell'imposta di consumo sui carburanti per aeromobili, che fino a quel momento era stato utilizzato esclusivamente per compiti e spese legati al traffico stradale, possa essere impiegato anche a favore del traffico aereo.

Grazie alla nuova destinazione vincolata del prodotto dell'imposta di consumo sui carburanti per aeromobili, per i provvedimenti nel settore del traffico aereo sono disponibili mezzi aggiuntivi pari a 40-50 milioni di franchi all'anno.

La nuova disposizione costituzionale prevede che il 50 per cento dell'imposta sugli oli minerali e il 100 per cento del supplemento fiscale sugli oli minerali sui carburanti per aeromobili siano destinati a compiti e spese legati al traffico aereo. La chiave di ripartizione dei mezzi disponibili, già descritta nel messaggio concernente la creazione di un finanziamento speciale per il traffico aereo, viene integrata nel disegno di legge come segue: i contributi sono destinati nella misura di un quarto rispettivamente per provvedimenti di protezione dell'ambiente e per provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti (security). L'altra metà del prodotto è destinata a provvedimenti volti a promuovere la sicurezza tecnica nel traffico aereo (safety), ossia in particolare la sicurezza aerea negli aerodromi regionali.

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Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Base giuridica

Secondo l'articolo 131 della Costituzione federale (Cost.)1, la Confederazione può riscuotere sui carburanti un'imposta speciale di consumo. Imposte speciali di consumo gravano sul consumo di una determinata merce allo scopo di procurare entrate allo Stato.

L'articolo 86 Cost. disciplina la riscossione dell'imposta sugli oli minerali nonché l'impiego del prodotto che ne risulta. L'imposta sugli oli minerali è un'imposta di consumo riscossa sul petrolio, su altri oli minerali, sul gas metano e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti. L'i...

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