Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale

Riassunto


Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale

Traduzione1

Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale

Conclusi a Washington il 12 aprile 2010 Approvati dall'Assemblea federale il 1° marzo 20112 Adesione della Svizzera notificata il 10 marzo 2011 Entrati in vigore per la Svizzera l201911 marzo 2011

Preambolo

Alfine di consentire al Fondo monetario internazionale («Fondo») di svolgere più efficacemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, un certo numero di Paesi dotati della capacità finanziaria indispensabile a sostenere il sistema monetario internazionale ha convenuto di mettere a disposizione del Fondo monetario internazionale, secondo i termini e le condizioni della presente decisione, risorse fino a concorrenza di un determinato importo. Poiché il Fondo è finanziato mediante quote, gli accordi di credito messi a disposizione conformemente alla presente decisione sono sollecitati soltanto se il totale delle quote è insufficiente per prevenire o per far fronte a un deterioramento del sistema monetario internazionale. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti regole e condizioni in base all'articolo VII sezione 1 i) dello Statuto3.

Art. 1 Definizioni

a) I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente:

i) «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un accordo di credito;

ii) «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale;

iii) «credito disponibile»: impegno di un partecipante al netto degli averi già impegnati o ritirati;

iv) «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito;

v) «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di credito;

vi) «accordi di credito»: impegno di mettere risorse a disposizione del Fondo secondo le regole e le condizioni della presente decisione;

RS 0.941.16

1 Dal testo originale inglese. Versione conforme alla decisione del Consiglio esecutivo del

Fondo monetario internazionale.

2 RU 2011 2305

3 RS 0.979.1

iii) i crediti trasferiti ai sensi dell'articolo 13 sono considerati importi prelevati dal primo partecipante trasferente in vista dell'accertamento dei crediti disponibili ai sensi del suo accordo di credito; i crediti che un partecipante ha ricevuto nel quadro di un trasferimento non sono considerati importi prelevati dal beneficiario del credito in vista dell'accertamento dei crediti disponibili ai sensi del suo accordo di credito.

d) Il prezzo del credito trasferito è convenuto tra il beneficiario del credito e il trasferente.

e) Il trasferente informa immediatamente il Fondo in merito al credito trasferito, al nome del beneficiario del credito, all'importo del credito trasferito, al prezzo convenuto di trasf...

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