Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali
Foglio Federale numero 8, 22 Febbraio 2011 › Seccion Unica
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali Concluso a Wellington il 17 novembre 2010 Preambolo La Confederazione Svizzera denominata in seguito «Svizzera» e la Nuova Zelanda denominate in seguito «Parti», considerando quanto segue: le Parti riconoscono che i loro sistemi normativi e le loro prescrizioni apportano una tutela della salute comparabile e che devono essere progressivamente sviluppati per affrontare eventuali nuovi rischi per la salute nei loro territori nazionali; il 21 giugno 1999 è stato concluso l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (denominato in seguito «Accordo Svizzera-CE») e il 17 dicembre 1996 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (denominato in seguito «Accordo Nuova Zelanda-CE»), le Parti riconoscono le affinità procedurali e l'utilità di un'applicazione coerente delle misure di tutela della salute nel commercio di animali vivi e di prodotti animali tra esse e l'Unione europea; le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE stabilisce le misure sanitarie e veterinarie da adottare negli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti di origine animale; le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali e che tali norme portano a risultati identici a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea; 1 Dal testo originale tedesco.2 RS 0.916.026.81 Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. Accordo con Nuova Zelanda il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo Svizzera-CE3; l'Accordo Nuova Zelanda-CE stabilisce le misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Nuova Zelanda e...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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