Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali

Traduzione1

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali

Concluso a Wellington il 17 novembre 2010

Preambolo

La Confederazione Svizzera denominata in seguito «Svizzera»

e

la Nuova Zelanda

denominate in seguito «Parti»,

considerando quanto segue:

le Parti riconoscono che i loro sistemi normativi e le loro prescrizioni apportano una tutela della salute comparabile e che devono essere progressivamente sviluppati per affrontare eventuali nuovi rischi per la salute nei loro territori nazionali;

il 21 giugno 1999 è stato concluso l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (denominato in seguito «Accordo Svizzera-CE») e il 17 dicembre 1996 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (denominato in seguito «Accordo Nuova Zelanda-CE»),

le Parti riconoscono le affinità procedurali e l'utilità di un'applicazione coerente delle misure di tutela della salute nel commercio di animali vivi e di prodotti animali tra esse e l'Unione europea;

le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE stabilisce le misure sanitarie e veterinarie da adottare negli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti di origine animale;

le Parti riconoscono che l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera-CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali e che tali norme portano a risultati identici a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea;

1 Dal testo originale tedesco.

2 RS 0.916.026.81

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. Accordo con Nuova Zelanda

il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo Svizzera-CE3;

l'Accordo Nuova Zelanda-CE stabilisce le misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Nuova Zelanda e...

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