Rapporto della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali all'indirizzo delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori di costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 2002

Riassunto


Rapporto della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali all'indirizzo delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori di costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 2002

Rapporto

della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali all'indirizzo delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori di costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 2002

del 6 febbraio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi il rapporto della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali sulle sue attività nel 2002, conformemente all'articolo 20 capoverso 5 del decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino; RS 742.104).

6 febbraio 2003 In nome della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali:

Il presidente, Simon Epiney, consigliere agli Stati

Il vicepresidente, Andrea Hämmerle, consigliere nazionale

Compendio

La Delegazione di vigilanza della NFTA esercita l'alta vigilanza parlamentare concomitante e a posteriori sulla realizzazione della Nuova ferrovia transalpina. La sua funzione consiste in particolare nel verificare il rispetto dei costi, dei termini, dei crediti e delle prestazioni ordinate dalla Confederazione nonché delle condizioni quadro giuridiche e organizzative. Per svolgere il proprio mandato la Delegazione di vigilanza della NFTA gode degli stessi diritti delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle finanze.

La Delegazione di vigilanza della NFTA redige ogni anno un rapporto di attività all'attenzione delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere. Il presente rapporto si fonda sulle constatazioni della Delegazione di vigilanza della NFTA nel 2002. I membri delle Commissioni da cui emana la Delegazione sono informati in modo esaustivo sulle diverse opere della NFTA mediante i riassunti semestrali dei rapporti dell'Ufficio federale dei trasporti.

Vigilanza e controllo

Su mandato della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, la Delegazione di vigilanza della NFTA ha analizzato la struttura, gli effetti e l'efficacia del sistema di vigilanza della NFTA (cfr. n. 3). Ha concluso che l'applicazione rigida e il rispetto degli strumenti esistenti garantiscono una vigilanza effettiva. Attualmente, la Delegazione di vigilanza della NFTA non vede quindi il bisogno di ristruttu-rare l'alta vigilanza parlamentare che le compete o la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dei trasporti. L'informazione tempestiva da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), del Controllo federale delle finanze (CDF) e delle imprese di costruzione riguardo ai rischi potenziali, così come i colloqui con i responsabili e le visite sul posto consentono alla Delegazione di attuare una politica di comunicazione fattiva, trasparente e precoce. L'allegato 3 fornisce una visione d'insieme aggiornata delle istanze incaricate di compiti di vigilanza, di controllo e di esecuzione, così come una descrizione dei compiti in questione.

Concezione della NFTA

Il progetto della NFTA del 1992 è stato ridimensionato dal Parlamento e i sottoprogetti non finanziati sono stati rinviati. Le sezioni rinviate potranno essere costruite successivamente, a complemento del progetto NFTA approvato e finanziato (NFTA 1), nell'ambito di un'estensione del progetto (NFTA 2; cfr. n. 5.1). Secondo l'articolo 8bis capoverso 2 del decreto sul transito alpino, la realizzazione e il finanziamento degli investimenti non finanziati della NFTA sono disciplinati da singoli decreti federali di obbligatorietà generale.

La realizzazione dei sottoprogetti finanziati (NFTA 1) è stata suddivisa in due fasi. I crediti d'impegno destinati alla costruzione scaglionata del progetto sono adottati

5072

dal Parlamento mediante decreti federali semplici. I crediti d'impegno relativi alla prima fase sono stati liberati dal Parlamento con l'adozione del credito complessivo per la NFTA. I crediti d'impegno relativi alla seconda fase rimangono bloccati fintanto che il Consiglio federale deciderà sull'inizio dei lavori e sottoporrà al Parlamento un messaggio comprendente una nuova valutazione dei sottoprogetti in questione e una domanda di liberazione della parte ancora bloccata del credito d'impegno.

NFTA 1, fase 2: messaggio concernente la liberazione delle risorse bloccate

Affinché i lavori della NFTA 1, fase 2, possano cominciare puntualmente e per evitare difficoltà nei crediti d'impegno, il Consiglio federale ha incaricato l'UFT di occuparsi della preparazione di un messaggio concernente la liberazione delle risorse bloccate della NFTA 1, fase 2 (cfr. n. 5.2). In questo contesto, l'ufficio studia anche altre varianti per il prolungamento della galleria dello Zimmerberg tra Thalwil e Litti/Baar così come le idee presentate sinora...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società