Rapporto della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali a destinazione delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori di costruzione della nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 1999

Riassunto


Rapporto della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali a destinazione delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori di costruzione della nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 1999

Rapporto

della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali

a destinazione delle Commissioni delle finanze,

delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni concernente l'alta vigilanza sui lavori

di costruzione della nuova ferrovia transalpina (NFTA) nel 1999

del 22 novembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi il primo rapporto della delegazione di vigilanza della NFTA sulle sue attività nel 1999 (stato il 22 novembre 1999), conformemente all'articolo 20 capoverso 5 del decreto del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104), modifica del 20 marzo 1998.

22 novembre 1999 Per la delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali:

Il presidente: Hans Danioth, consigliere agli Stati

Il vicepresidente: Ernst Leuenberger, consigliere nazionale

Rapporto

A. Aspetti formali

1 Mandato e organizzazione

1.1 Mandato

Secondo l'articolo 20 capoverso 3 del decreto sul transito alpino (RS 742.104), l'alta vigilanza parlamentare sulla costruzione della nuova ferrovia transalpina è esercitata dalla delegazione di vigilanza della NFTA. Quest'ultima esamina in particolare la conformità delle prestazioni, il rispetto dei termini, dei costi e dei crediti e delle condizioni quadro giuridiche e organizzative.

1.2 Diritti e obblighi

Per svolgere il proprio mandato, la delegazione di vigilanza della NFTA gode degli stessi diritti ed è sottoposta agli stessi obblighi delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle finanze, secondo gli articoli 47quater e 50 della legge sui rapporti fra i consigli (LRC; RS 171.11).

Tabella 1

Informazione Essa ha il diritto di chiedere le informazioni necessarie ad autorità e uffici della Confederazione, dei Cantoni e a privati

Esame degli atti Essa ha il diritto di esaminare in ogni momento atti concernenti la costruzione della NFTA presso autorità e uffici della Confederazione, dei Cantoni e presso privati.

Consultazione di documenti

Essa ha il diritto di chiedere ai servizi interessati la consegna di documenti. Devono in particolare essere regolarmente messi a sua disposizione i rapporti della situazione semestrale dell'ufficio federale dei trasporti (UFT), tutte le decisioni del Consiglio federale concernenti la NFTA e tutti i rapporti di revisione d'ispezione del Controllo federale delle finanze concernenti la NFTA.

Consulenza Essa può avvalersi della consulenza di...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società