La neutralità nella crisi in Iraq
Foglio Federale numero 49, 13 Dicembre 2005 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 49, 13 Dicembre 2005 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
La neutralità nella crisi in Iraq
La neutralità alla prova nel conflitto in Iraq Sintesi della pratica svizzera della neutralità durante il conflitto in Iraq in risposta al postulato Reimann (03.3066) e alla mozione del gruppo UDC (03.3050) del 2 dicembre 2005 In sintesi Mandato La presente sintesi descrive i motivi e le modalità dell'applicazione della neutralità durante il conflitto iracheno del 2003. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una sintesi della pratica più recente in materia di neutralità, vale a dire quella che è stata seguita nel corso del conflitto iracheno. Il DFAE risponde così al postulato Reimann del 19 marzo 2003 (03.3066) e alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro (UDC) del 12 marzo 2003 (03.3050), mozione che il Consiglio federale ha proposto di trasfor-mare in postulato. Guerra in Iraq e neutralità Il lancio di un'operazione militare contro l'Iraq senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha costituito un conflitto armato internazionale. Conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1907 concernente i diritti e i doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra, la Svizzera, in qualità di Stato neutrale permanente, non aveva altra scelta se non quella di appli-care il diritto di neutralità durante questo conflitto. Il Consiglio federale ha badato, come sempre in questi casi, affinché gli obblighi che incombono sulla Svizzera in qualità di Stato neutrale fossero scrupolosamente osservati. Obblighi giuridici legati allo statuto di neutralità Il diritto di neutralità impone alla Svizzera di astenersi dal sostenere militarmente uno Stato impegnato in un conflitto armato, né attraverso l'invio di truppe, né con la fornitura di materiale bellico o la messa a disposizione del proprio territorio, compreso quello aereo. Prima e durante il conflitto, il Consiglio federale ha deciso di non permettere il sorvolo del territorio svizzero a scopi militari agli aeromobili degli Stati impegnati nel conflitto. Ha inoltre proibito l'esportazione di materiale bellico e le prestazioni di tale natura da parte della Confederazione a favore di questi Stati. Controllo delle esportazioni di materiale militare e di prestazioni militari da parte di ditte private Secondo il diritto di neutralità, le ditte private situate sul territorio di uno Stato neutrale possono liberamente commerciare con gli Stati che prendono parte al conflitto. Tuttavia, il Consiglio federale ha sottoposto a un regime di autorizzazione le esportazioni di materiale bellico e le prestazioni da parte delle ditte private situate in Svizzera destinate agli Stati in guerra, per evitare che materiale bellico fabbricato in Svizzera fosse utilizzato nel quadro del conflitto. Un organo composto di collaboratori del DFE, del DFAE e del DDPS è stato istituito dal Consiglio federale per controllare tali esportazioni. 6212 Constatazione della fine delle ostilità Il 16 aprile 2003 il Consiglio federale ha riten...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
sentencia nº 1100 de consiglio di stato, march 09, 2010 | Décret du 24 août 2011 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Nord Pas-de-Calais préfet de la zone de défense et de sécurité Nor... | sentencia nº 1969 de consiglio di stato april 29 2010 | sentencia nº 5850 de consiglio di stato november 04 2008