La neutralità nella crisi in Iraq




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La neutralità nella crisi in Iraq

La neutralità alla prova nel conflitto in Iraq

Sintesi della pratica svizzera della neutralità durante il conflitto in Iraq in risposta al postulato Reimann (03.3066) e alla mozione

del gruppo UDC (03.3050)

del 2 dicembre 2005

In sintesi

Mandato

La presente sintesi descrive i motivi e le modalità dell'applicazione della neutralità durante il conflitto iracheno del 2003. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una sintesi della pratica più recente in materia di neutralità, vale a dire quella che è stata seguita nel corso del conflitto iracheno. Il DFAE risponde così al postulato Reimann del 19 marzo 2003

(03.3066) e alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro (UDC) del 12 marzo 2003 (03.3050), mozione che il Consiglio federale ha proposto di trasfor-mare in postulato.

Guerra in Iraq e neutralità

Il lancio di un'operazione militare contro l'Iraq senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha costituito un conflitto armato internazionale. Conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1907 concernente i diritti e i doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra, la Svizzera, in qualità di Stato neutrale permanente, non aveva altra scelta se non quella di appli-care il diritto di neutralità durante questo conflitto. Il Consiglio federale ha badato, come sempre in questi casi, affinché gli obblighi che incombono sulla Svizzera in qualità di Stato neutrale fossero scrupolosamente osservati.

Obblighi giuridici legati allo statuto di neutralità

Il diritto di neutralità impone alla Svizzera di astenersi dal sostenere militarmente uno Stato impegnato in un conflitto armato, né attraverso l'invio di truppe, né con la fornitura di materiale bellico o la messa a disposizione del proprio territorio, compreso quello aereo. Prima e durante il conflitto, il Consiglio federale ha deciso di non permettere il sorvolo del territorio svizzero a scopi militari agli aeromobili degli Stati impegnati nel conflitto. Ha inoltre proibito l'esportazione di materiale bellico e le prestazioni di tale natura da parte della Confederazione a favore di questi Stati.

Controllo delle esportazioni di materiale militare e di prestazioni militari da parte di ditte private

Secondo il diritto di neutralità, le ditte private situate sul territorio di uno Stato neutrale possono liberamente commerciare con gli Stati che prendono parte al conflitto. Tuttavia, il Consiglio federale ha sottoposto a un regime di autorizzazione le esportazioni di materiale bellico e le prestazioni da parte delle ditte private situate in Svizzera destinate agli Stati in guerra, per evitare che materiale bellico fabbricato in Svizzera fosse utilizzato nel quadro del conflitto. Un organo composto di collaboratori del DFE, del DFAE e del DDPS è stato istituito dal Consiglio federale per controllare tali esportazioni.

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Constatazione della fine delle ostilità

Il 16 aprile 2003 il Consiglio federale ha riten...

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