Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Foglio Federale numero 13, 31 Marzo 2009 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 13, 31 Marzo 2009 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Traduzione1 Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004 Gli Stati Parte alla presente Convenzione, considerando che le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite, convinti che una convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore, tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Parte prima Introduzione Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione La presente Convenzione si applica all'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie; b) il termine «Stato» designa: i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo, 1...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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