Rapporto del Consiglio federale. Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005. Estratto: Capitolo I

Riassunto


Rapporto del Consiglio federale. Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005. Estratto: Capitolo I

06.018

Rapporto del Consiglio federale

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005

Estratto: Capitolo I

del 10 marzo 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2005.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.13.i).

Rapporto

Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Cancelleria federale

2001 P 00.3696 Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se la competenza amministrativa per l'intero settore terziario (università e scuole universitarie professionali) possa essere concentrata in un unico Ufficio federale.

Nel giugno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFI di esaminare l'opportunità di concentrare in un solo ufficio gli uffici federali competenti per la formazione, o parti di essi. Nel frattempo i due Dipartimenti hanno presentato al Consiglio federale un rapporto relativo ai vantaggi e agli svantaggi di un trasferimento del settore delle scuole universitarie professionali dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (DFE) alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (DFI). Il Consiglio federale ritiene che la questione dev'essere trattata nell'ambito delle future riforme legali e costituzionali del «Panorama universitario svizzero 2008». Una concentrazione di tutti gli uffici federali competenti per la formazione dipende dall'introduzione nella Costituzione federale del nuovo articolo sulla formazione e dalla promulgazione di una nuova legge quadro, che costituiranno una base unica per i tre tipi di scuole superiori e saranno operativi progressivamente a partire dal 2008.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2001 P 01.3464 Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema

ISBN (N 14.12.01, Gadient)

Da quando il postulato è stato accolto, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) si adopera affinché sulle nuove pubblicazioni della Confederazione rientranti nel suo ambito di distribuzione venga stampato per quanto possibile l'International Standard Book Number (ISBN) o l'International Standard Serial Number (ISSN). Non appare opportuno estendere quest'operazione ad altre pubblicazioni. Dalla registrazione sono escluse segnatamente le edizioni separate dei testi giuridici pubblicati nelle raccolte delle leggi (RU, RS), le pubblicazioni del settore militare (segnatamente i regolamenti) e alcune pubblicazioni gratuite. Queste sono vincolate a sistemi propri di numerazione o non sono destinate al mercato internazionale; la loro integrazione nella banca dati ISBN/ISSN non è pertanto giustificata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2003 P 03.3102 Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a migliorare l'accessibilità agli atti legislativi europei cui si rinvia nel diritto svizzero. In particolare il Consiglio federale è incaricato di riformulare in modo comprensibile negli atti normativi svizzeri i contenuti delle direttive e dei regolamenti europei, rendere accessibili su Internet tutti gli atti legislativi europei che riguardano la Svizzera e renderli accessibili anche sotto forma cartacea.

Con la nuova legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) è stata sancita la prassi esistente secondo la quale i testi già pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera vengono menzionati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) con un rimando alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 5 cpv. 2 lett. b LPubl). Inoltre dal 1° ottobre 2003 la pagina iniziale del sito internet delle autorità federali contiene un registro di tutti i testi legislativi dell'UE dei quali occorre tener conto in virtù degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e l'UE; nel registro sono elencati i testi legislativi comunitari a cui rimandano gli accordi settoriali. Nella versione elettronica i testi legislativi comunitari possono essere consultati integralmente attraverso un link al sito EUR-Lex (portale el...

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