Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Riassunto


Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

(OETV 3)

del 2 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr)1,

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1 Disposizioni generali 1.1 Campo d'applicazione

1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sottoposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell'ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

1.1.2 Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza: 1.1.2.1 I veicoli che non dispongono di un'approvazione generale CE (approvazione del tipo CE) o di un certificato di conformità CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore;

1.1.2.2 i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria; 1.1.2.3 i veicoli ai quali, prima o dop...

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