Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 43, 03 Novembre 1998 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
(OETV 3)del 2 settembre 1998Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr)1,ordina:1 Disposizioni generali 1.1 Campo d'applicazione1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sottoposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell'ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).1.1.2 Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza: 1.1.2.1 I veicoli che non dispongono di un'approvazione generale CE (approvazione del tipo CE) o di un certificato di conformità CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore;1.1.2.2 i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria; 1.1.2.3 i veicoli ai quali, prima o dop...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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