Ordinanza concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione della modifica del 1o ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

Riassunto


Ordinanza concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione della modifica del 1o ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

del 4 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea

Titolo prima dell'art. 75

5 Circolazione, esercizio e manutenzione 51 Regole di circolazione e d'esercizio

Art. 75 Regole di circolazione

Il DATEC emana regole di circolazione per l'utilizzo dello spazio aereo svizzero.

Art. 76 Regole d'esercizio

1 Il DATEC emana regole d'esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale.

2 Le regole d'esercizio si applicano in Svizzera e all'estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere.

3 All'estero è possibile derogare dalle regole d'esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente.

1 RS 748.01

Modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione RU 2011 della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

1ter L'UFAC può limitare nel tempo l'autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta al servizio cantonale, all'attenzione dell'UFAC, al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l'UFAC verifica peri...

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