Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)
Foglio Federale numero 38, 22 Settembre 2009 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)
09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) del 2 settembre 2009 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 2 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf MerzLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio La prevista modifica della LCSl è intesa a migliorare la protezione contro le pratiche d'affari sleali, a rafforzare l'applicazione del diritto e a creare le basi per la collaborazione con le autorità estere di vigilanza in materia di concorrenza sleale. Pratiche d'affari leali e trasparenti sono un presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell'economia di mercato. I clienti a tutti i livelli del mercato, inclusi i consumatori, possono svolgere la loro funzione regolatrice unicamente se dispongono di informazioni trasparenti e corrette concernenti il mercato. La lotta contro le pratiche d'affari sleali ha dunque una forte componente di politica concorrenziale e persegue un interesse generale. Negli scorsi anni si sono manifestate carenze a tre livelli: per singole pratiche d'affari, nell'applicazione del diritto e nella collaborazione con le autorità estere di vigilanza in materia di concorrenza. Rafforzamento della protezione materiale contro la concorrenza sleale - Nuove disposizioni che stabiliscono chiaramente il quadro entro il quale le offerte di iscrizione in registri e le pubblicazioni di inserzioni sono considerate leali (art. 3 lett. p e q D-LCSl). Gli abusi connessi all'utilizzo di moduli poco trasparenti, con i quali si propone l'iscrizione in registri privi di utilità, sono molto diffusi. Attraverso l'introduzione di una disposizione di legge più severa si vuole porre fine a queste irregolarità. - Nuova regolamentazione che sancisce la slealtà dei sistemi piramidali (art. 3 lett. r D-LCSl). Una disposizione corrispondente avrebbe dovuto essere inserita nella LCSl nell'ambito della revisione totale della legge sulle lotterie. L'integrazione nella LCSl è stata però interrotta in seguito alla sospensione della revisione della legge sulle lotterie. Il presente disegno di legge trasferisce il divieto dei sistemi piramidali nella LCSl, secondo l'ordine logico della sistematica del diritto. - Riformulazione più efficace della disposizione sulle condizioni commerciali generali nell'articolo 8 LCSl. La creazione di strumenti legislativi che permettano di lottare efficacemente contro le condizioni commerciali generali (CCG) abusive è da ricondurre a una richiesta formulata più volte dalla Commissione federale del consumo. Attraverso una modifica dell'articolo 8 LCSl si intende consentire un controllo del contenuto delle CCG. In base al disegno di legge, il giudice può dichiarare sleali le CCG se esse comportano, in violazione del principio della buona fede, un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto (ad es. una clausola che addossa tutti i rischi agli acquirenti o ai clienti). In base al diritto vigente, le CCG sono sleali soltanto se prevedono una simile ripartizione unilaterale dei rischi «in modo fallace». Le infrazioni all'articolo 8 LCSl determinano la nullità delle clausole in questione. 5338 Migliore applicazione del diritto L'applicazione del diritto dev'essere migliorata estendendo il diritto di azione della Confederazione (art. 10 cpv. 3 segg. D-LCSl). La Confederazione deve poter adire le vie legali non soltanto quando le pratiche d'affari sleali ledono la reputazione della Svizzera all'estero (attuale art. 10 cpv. 2 lett. c LCSl), ma anche quando sono danneggiati interessi collettivi all'interno del Paese. In tal modo si potranno difendere più facilmente gli interessi delle PMI e dei consumatori svizzeri minacciati da pratiche d'affari sleali attuate in Svizzera e all'estero. Inoltre, il Consiglio federale deve poter mettere in guardia la collettività contro comportamenti sleali che minacciano interessi pubblici citando per nome le aziende responsabili. Collaborazione con le autorità estere di vigilanza in materia di concorrenza sleale La globalizzazione e Internet hanno determinato un notevole sviluppo delle pratiche d'affari sleali a livello transfrontaliero. È quanto emerge anche dalla statistica annuale dei reclami inviati dall'estero alle autorità federali contro pratiche d'affari di aziende svizzere (2008: 1650 reclami). D'altra parte, sono in continuo aumento anche le PMI e i consumatori svizzeri che rimangono vittime di truffe ideate all'estero. La Svizzera non può prescindere in tale ambito dalla collaborazione con le autorità partner estere. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa sono quindi indispensa...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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