Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Riassunto


Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

(OMSI)

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze e la cooperazione degli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza), la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché il controllo degli organi si sicurezza.

Sezione 2: Ripartizione dei compiti e collaborazione degli organi di sicurezza

Art. 2 Confederazione

1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) svolge le misure per la salvaguardia della sicurezza interna, secondo la presente ordinanza, sempreché questi compiti non siano di competenza della Confederazione e non siano attribuiti ad altri organi.

2 In seno all'Ufficio federale, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) adempie i compiti dell'Ufficio federale. Tra questi compiti si annoverano anche la preparazione o l'esecuzione di misure di respingimento fondate su considerazioni di politica di sicurezza. La collaborazione tra il SAP e i servizi della polizia giudiziaria attivi presso l'Ufficio federale, in particolare per quanto riguarda la trasmissione d'informazioni e di conoscenze, è disciplinata nelle istruzioni dell'Ufficio federale.

3 La collaborazione dell'Ufficio federale con gli organi per la condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale è disciplinata in istru...

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