Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC)

Riassunto


Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione

(OMGC)

del 22 aprile 2011

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771

sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione;

b. le procedure per l'immissione in commercio di tali strumenti;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) per:

a. gli impianti a combustione alimentati con olio o gas, con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;

b. gli impianti a combustione ali...

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