Riassunto
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione
(OMGC) del 22 aprile 2011 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti posti agli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione; b. le procedure per l'immissione in commercio di tali strumenti; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. Art. 2 Campo d'applicazione La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) per: a. gli impianti a combustione alimentati con olio o gas, con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW; b. gli impianti a combustione ali...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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