Decisione N. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

Riassunto


Decisione N. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

Adottata il 9 dicembre 2004

Entrata in vigore per la Svizzera il 9 dicembre 2004

Il Comitato,

visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (di seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003, del 25 novembre 2003, del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo3. In generale, tale decisione tiene conto della legislazione in vigore il 31 dicembre 2002. Per il caso particolare dell'encefalopatia spongiforme bovina, tale legislazione tiene conto della legislazione in vigore l201911 luglio 2003.

(3) L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è stata modificata una seconda volta con decisione n. 1/2004, del 28 aprile 2004, del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo4.

(4) È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e svizzera in vigore il 26 luglio 2004, decide:

1 Dal testo originale francese (RO 2006 675).

2 RS 0.916.026.81.

3 GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

4 GU L 160 del 30.4.2004, pag. 116.

2004-2614 675

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2004 RU 2006

VI. Malattie dei pesci A. Legislazioni

Comunità europea Svizzera

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea 2013 Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'Atto di adesione 2013 6. Agricoltura 2013 B. Normativa veterinaria e fitosanitaria 2013 I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62201376 (misure di lotta in generale), 2752013290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare, in virtù della modifica I dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RO 2001 1337). La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria s'impegna ad adottare le misure d'emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, DK-8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 2/2004 RU 2006

derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto la...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società