Decisione N. 2/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

Riassunto


Decisione N. 2/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Decisione n. 2/2005 relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo

Adottata il 1° marzo 2005

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2005

Il Comitato misto per l'agricoltura, visto l'accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue:

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato 4 intende agevolare gli scambi tra le parti aventi ad oggetto vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Il menzionato allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici come descritto nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo).

(3) Le appendici dell'allegato 4 sono state sostituite una prima volta con decisione n. 1/2004 del comitato misto per l'agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione3.

(4) Dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/2004, il 1° aprile 2004, la legislazione comunitaria relativa al settore fitosanitario è stata modificata in aspetti che riguardano l'accordo.

(5) A seguito dell'allargamento della Comunità occorre completare l'elenco delle autorità incaricate di rilasciare il passaporto fitosanitario.

(6) È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti verificatisi. decide:

1 Dal testo originale francese (RO 2005 4451).

2 RS 0.916.026.81

3 GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31

2005-0011 4451

Allegato

Appendice 2

Rife...

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