Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

Riassunto


Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Decisione n. 1/2008 relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4 dell'Accordo

Adottata il 15 gennaio 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2008

Il Comitato misto per l'agricoltura, visto l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue:

(1) L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sottoposti a misure fitosanitarie. Occorre che l'allegato 4 sia integrato da una serie di appendici, come indicato nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'Accordo acclusa a quest'ultimo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'Accordo).

(3) Le appendici dell'allegato 4 sono state rispettivamente sostituite dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto per l'agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE3 della Commissione, e dalla decisione n. 2/20054 del comitato misto per l'agricoltura.

(4) Dall'entrata in vigore delle suddette decisioni la normativa fitosanitaria delle Parti in settori che incidono sull'Accordo è stata modificata.

(5) Dato l'allargamento della Comunità e viste le modifiche apportate all'elenco delle autorità responsabili del rilascio del passaporto fitosanitario, occorre integrare tale elenco.

(6) È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 120134 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti, decide:

Art. 1

Le appendici 120134 dell'allegato 4 dell'Accordo sono sostituite dai testi allegati alla presente decisione.

1 Dal testo originale francese (RO 2008 3981).

2 RS 0.916.026.81

3 GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.

4 GU L 78 del 24.3.2005, pag. 50.

2008-0262 3981

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2008 RU 2008

2013 Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

2013 Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

2013 conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, or...

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