Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Riassunto


Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19982

sull'agricoltura (LAgr),

Art. 2 Definizioni

Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, eccettuati i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.

Art. 3 Volume di lavoro necessario

1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,2 unità standard di manodopera (USM).

2 In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale può stabilire coeffic...

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