Messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle esportazioni

Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle esportazioni

00.024

Messaggio

concernente la legge federale sulla promozione delle esportazioni

del 23 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulla promozione delle esportazioni e il relativo decreto sul finanziamento negli anni 2001-2003.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La promozione delle esportazioni fa parte della politica economica della Confederazione. Essa aiuta a individuare e sfruttare nuove possibilità di smercio all'estero e fornisce un contributo al rafforzamento della competitività della nostra economia facendo conoscere meglio all'estero il potenziale delle nostre esportazioni, agevolando l'apertura di mercati esteri alle nostre imprese mediante la fornitura d'informazioni, consulenza e sostegno in materia di marketing all'estero. La promozione delle esportazioni ha inoltre lo scopo di sensibilizzare e stimolare all'esportazione le imprese aventi questa possibilità. Essa non è tuttavia solo un aiuto alle piccole e medie imprese (PMI) che devono adeguarsi alle esigenze particolari dei mercati d'esportazione, ma più in generale è un mezzo per migliorare le possibilità di smercio dei beni e servizi e per incrementare l'attrattiva della Svizzera per le imprese.

Per il proseguimento della promozione delle esportazioni il Consiglio federale intende tenere in considerazione le nuove condizioni economiche generali. Il nuovo concetto di promozione delle esportazioni si fonda su tre idee dominanti: concentrare i fondi federali impiegati nell'ambito della promozione, focalizzare la promozione delle esportazioni su problemi essenziali e migliorare il coordinamento delle misure in questo ambito.

Per concentrare e rendere più efficaci i mezzi di promozione il Consiglio federale intende delegare a un terzo, con un contratto di prestazioni, la parte operativa della promozione delle esportazioni; esso intende inoltre favorire la partecipazione alle reti interne ed esterne per sfruttare meglio le sinergie. Infine il Consiglio federale vuole coordinare più efficacemente le attività della Confederazione anche in questo settore, incaricando a questo scopo un'unica unità amministrativa. Per il periodo 2001-2003 (3 anni) il Consiglio federale propone un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi per la promozione delle esportazioni e un credito quadro di 3,6 milioni di franchi destinato alla ristrutturazione del dispositivo.

La legge federale sulla promozione delle esportazioni sostituirà la legge federale del 6 ottobre 1989 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC; RS 946.15) e il decreto federale del 31 marzo 1927 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (RS 946.14). È stato tenuto conto delle prescrizioni della legge sui sussidi (LSu).

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

L'impegno della Confederazione nella promozione delle esportazioni risale al 1908, data dell'entrata in vigore del decreto federale che accorda un sussidio a un Ufficio centrale svizzero per le esposizioni1. Nel 1927 il Parlamento ha emanato il decreto federale che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale2

gettando così un nuovo fondam...

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