Messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle esportazioni
Foglio Federale numero 14, 11 Aprile 2000 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 14, 11 Aprile 2000 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle esportazioni
00.024Messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle esportazionidel 23 febbraio 2000Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulla promozione delle esportazioni e il relativo decreto sul finanziamento negli anni 2001-2003.Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioLa promozione delle esportazioni fa parte della politica economica della Confederazione. Essa aiuta a individuare e sfruttare nuove possibilità di smercio all'estero e fornisce un contributo al rafforzamento della competitività della nostra economia facendo conoscere meglio all'estero il potenziale delle nostre esportazioni, agevolando l'apertura di mercati esteri alle nostre imprese mediante la fornitura d'informazioni, consulenza e sostegno in materia di marketing all'estero. La promozione delle esportazioni ha inoltre lo scopo di sensibilizzare e stimolare all'esportazione le imprese aventi questa possibilità. Essa non è tuttavia solo un aiuto alle piccole e medie imprese (PMI) che devono adeguarsi alle esigenze particolari dei mercati d'esportazione, ma più in generale è un mezzo per migliorare le possibilità di smercio dei beni e servizi e per incrementare l'attrattiva della Svizzera per le imprese.Per il proseguimento della promozione delle esportazioni il Consiglio federale intende tenere in considerazione le nuove condizioni economiche generali. Il nuovo concetto di promozione delle esportazioni si fonda su tre idee dominanti: concentrare i fondi federali impiegati nell'ambito della promozione, focalizzare la promozione delle esportazioni su problemi essenziali e migliorare il coordinamento delle misure in questo ambito.Per concentrare e rendere più efficaci i mezzi di promozione il Consiglio federale intende delegare a un terzo, con un contratto di prestazioni, la parte operativa della promozione delle esportazioni; esso intende inoltre favorire la partecipazione alle reti interne ed esterne per sfruttare meglio le sinergie. Infine il Consiglio federale vuole coordinare più efficacemente le attività della Confederazione anche in questo settore, incaricando a questo scopo un'unica unità amministrativa. Per il periodo 2001-2003 (3 anni) il Consiglio federale propone un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi per la promozione delle esportazioni e un credito quadro di 3,6 milioni di franchi destinato alla ristrutturazione del dispositivo.La legge federale sulla promozione delle esportazioni sostituirà la legge federale del 6 ottobre 1989 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC; RS 946.15) e il decreto federale del 31 marzo 1927 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (RS 946.14). È stato tenuto conto delle prescrizioni della legge sui sussidi (LSu).Messaggio1 Parte generale 1.1 Situazione inizialeL'impegno della Confederazione nella promozione delle esportazioni risale al 1908, data dell'entrata in vigore del decreto federale che accorda un sussidio a un Ufficio centrale svizzero per le esposizioni1. Nel 1927 il Parlamento ha emanato il decreto federale che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale2gettando così un nuovo fondam...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Mitteilung | Arrêté du Conseil fédéral autorisant un essai pilote de vote électronique dans quatre communes politiques du canton de Genève lors de la votat... | Admission à la vérification de compteurs d énergie thermique et de compteurs d eau chaude | concessione a tvm3 sa concessione tvm3 | Sentencia nº 617 de Consiglio di Stato, February 03, 2009 | Sentencia nº 4204 de Consiglio di Stato, August 26, 2009 | Sentencia nº 57 de Consiglio di Stato, January 09, 2009 | Avis relatif aux résultats des examens professionnels de recrutement de professeurs de lycée profes...