Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali
Foglio Federale numero 5, 11 Febbraio 2003 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali
02.092Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animalidel 9 dicembre 2002Onorevoli presidenti e consiglieri,Vi sottoponiamo, per approvazione, il messaggio concernente il disegno di revisione della legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali.Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:1986 P 86.535 Esperimenti su animali. Insegnamento di metodi alternativi(N 9.10.86, Günter) 1992 P 91.3308 Pratiche abusive nei mattatoi (N 20.3.92, Wiederkehr) 1992 P 92.3229 Divieto di custodire bestiame produttivo nell'oscurità o nella penombra (N 9.10.92, Weder Hansjürg) 1993 P 91.3293 Divieto di pratiche d'allevamento crudeli(N 29.4.93, Weder Hansjürg) 1993 P 93.3105 Protezione degli animali durante il trasporto e nei macelli(N 18.6.93, Baumann) 1993 P 92.3470 Elettroshock nelle stalle (N 18.6.93, Keller Rudolf) 1993 P 91.3346 Divieto di esperienze su animali desuete e problematiche(N 29.9.93, Weder Hansjürg) 1993 P 93.3524 Protezione degli animali. Strategie esecutive(S 7.12.93, Commissione della gestione del CdS) 1994 P 94.3242 Cani da combattimento. Divieto (N 7.10.94, WederHansjürg) 1995 P 94.3538 Ispezione del bestiame vivo nei macelli(N 24.3.95, Meier Hans) 1995 P 95.3136 Trasporto di animali in condizioni inammissibili (N 23.6.95, Ziegler Jean) 1995 P 95.3022 Certificato di idoneità per il trasporto di animali(S 22.6.95, Onken) 2001 P 00.3691 Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle(N 23.3.01, Schmied Walter) 2001 P 01.3078 Allevamento equino rispettoso della specie(N 22.6.01, Hess Bernhard)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioNel corso dei vent'anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge sulla protezione degli animali e della relativa ordinanza, la condizione degli animali in Svizzera è costantemente migliorata. Un rapporto d'ispezione stilato dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-CS) rileva tuttavia che la legge non è stata applicata con la necessaria fermezza e chiede di migliorarne l'esecuzione. Nel 1997 il Consiglio federale ha riveduto, in una prima fase, l'ordinanza sulla protezione degli animali attuando una parte delle raccomandazioni formulate dalla Commissione. La presente modifica intende integrare nella legge le raccomandazioni fondamentali.Il grado di protezione degli animali in Svizzera, che nel raffronto internazionale risulta elevato, non dev'essere né diminuito né accresciuto.La legge dev'essere redatta in modo da tener conto del livello normativo che le è proprio. In altre parole, le disposizioni dirette sul modus operandi destinate agli organi esecutivi e alle persone che si occupano di animali non devono essere disciplinate a livello di legge ma per via d'ordinanza. È tuttavia emerso che sia le cerchie interessate alla protezione degli animali sia gli organi esecutivi preferiscono una legge per quanto possibile dettagliata.Nell'intento di migliorare l'esecuzione, su raccomandazione della CdG-CS il disegno dà rilievo ai nuovi strumenti d'esecuzione seguenti:- formazione professionale e informazione;- definizione concertata degli obiettivi e mandato di prestazioni.Il Consiglio federale avrà la facoltà di emanare disposizioni in materia di formazione destinate alle persone che si occupano di animali. Meglio di semplici provvedimenti a livello edilizio, queste disposizioni garantiscono che l'animale venga trattato convenientemente dalle persone a cui è affidato. La Confederazione sarà inoltre incaricata di informare il pubblico sulle questioni inerenti alla protezione degli animali.La definizione concertata degli obiettivi e il mandato di prestazioni (collaborazione di terzi) sono i nuovi strumenti introdotti dal disegno. La definizione concertata degli obiettivi permetterà al Consiglio federale di definire, insieme ai Cantoni, alcuni aspetti relativi all'esecuzione. Si tratta di uno strumento politico al servizio dell'alta vigilanza e del controllo. Il mandato di prestazioni è noto come collaborazione di terzi all'esecuzione o «outsourcing» e permette di avvalersi, per l'esecuzione, del know how di organizzazioni e ditte.Conformemente a una richiesta dei Cantoni, il Consiglio federale propone che questi ultimi, per determinati aspetti dell'esecuzione, possano riscuotere emolumenti. 582I nuovi strumenti non intendono sostituire gli strumenti della legge che si sono finora rivelati validi, bensì completarli. Occorrerà pertanto attendersi un aumento di lavoro per svolgere i compiti esecutivi. Il Consiglio federale prevede di autorizzare sei nuovi posti di lavoro a livello federale ai fini dell'esecuzione rispettando il tetto massimo delle spese prescritto dal freno all'indebitamento e di aumentare le s...
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