Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli
Foglio Federale numero 10, 12 Marzo 2002 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli
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Messaggio concernente la revisione della legge sui cartellidel 7 novembre 2001Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno concernente una modifica della legge sui cartelli.Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:1999 M 99.3307 Legge sui cartelli. Norme più severe in materia di multe.(N 24.3.00, (Jans) - Strahm; S 28.9.00)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioL'obiettivo principale della revisione della legge sui cartelli è l'introduzione di sanzioni dirette in caso di infrazioni al diritto sui cartelli particolarmente nocive. In questo modo dovrebbe aumentare sensibilmente anche l'effetto preventivo della legge.Per motivi di diritto costituzionale si è rinunciato all'idea di sanzionare in modo generale e diretto qualsiasi violazione della legge sui cartelli. Le sanzioni riguardano soprattutto i cosiddetti «cartelli rigidi» (vale a dire gli accordi sui prezzi, sulla quantità e sulla ripartizione geografica, cfr. art. 5 cpv. 3 LCart) e l'abuso della posizione dominante sul mercato (art. 7 LCart). L'effetto preventivo della legge è pertanto considerevolmente aumentato per quanto concerne le limitazioni della concorrenza particolarmente gravi. A garanzia della certezza del diritto, le imprese avranno la possibilità di annunciare alla Commissione della concorrenza (ComCo) un'eventuale pratica illecita, prima che questa sia messa in atto. L'impresa che prende una simile iniziativa non può essere sanzionata per questo motivo. La ComCo potrà inoltre rinunciare in parte o completamente a sanzioni dirette contro un'impresa che ha collaborato a scoprire e a smantellare un cartello di cui fa parte (regime del bonus). In tal modo si faciliteranno le inchieste della ComCo e si mine-rà la solidarietà tra membri di un cartello. La revisione chiarisce alcuni aspetti di diritto procedurale e puntualizza alcuni punti riguardo agli strumenti esistenti (perquisizioni, sequestro di mezzi di prova).Le altre modifiche concernono:- il concetto di imprese che dominano il mercato: la precisazione del concetto nell'articolo 4 facilita nella prassi la difesa di imprese dipendenti per ragioni strutturali del mercato, tra cui possono figurare anche piccole e medie imprese (PMI).- i valori soglia per l'obbligo di annunciare le concentrazioni di imprese(art. 9): la legge sui cartelli in vigore prevede valori soglia speciali per l'obbligo di annuncio delle concentrazioni di imprese dei media. In definitiva, le operazioni di concentrazione di imprese dei media sono attualmente sottoposte a un obbligo di annuncio più rigido. L'esperienza accumulata fi-nora in questo settore ha però dimostrato che il processo di concentrazione della stampa è in crescita, ma che per farvi fronte basterebbe sottoporne le operazioni ai criteri generali. È quindi opportuno rinunciare a questi valori soglia speciali. Inoltre, i valori soglia per le concentrazioni di banche e istituti finanziari interessati dall'obbligo di annuncio va adeguato alle modifiche apportate alle normative UE.- gli emolumenti (art. 53a): la riscossione di emolumenti da parte delle auto-rità in materia di concorrenza è disciplinata in un articolo specifico. 1836Messaggio1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Caratteristiche principali della legge sui cartelliL'entrata in vigore della nuova legge sui cartelli il 1° luglio 1996 (LCart; RS 251) ha fornito alla Svizzera gli strumenti di politica della concorrenza per lottare efficacemente contro le conseguenze economiche nocive di cartelli e altre limitazioni della concorrenza. Sono state ridefinite le disposizioni di diritto materiale nonché quelle relative alle autorità di esecuzione e alla procedura. Dopo una fase iniziale, si è constatato un aumento di efficienza nell'applicazione. Tuttavia, l'impossibilità di sanzionare direttamente le limitazioni illecite della concorrenza costituisce un punto debole della legge vigente. L'obiettivo della presente revisione consiste pertanto in un rafforzamento dell'effetto preventivo della legge in vigore tramite l'introduzione parziale di sanzioni dirette.Dal profilo materiale, la legge sui cartelli - analogamente alle legislazioni in materia di concorrenza dell'UE e dei suoi Stati membri - si basa su tre pilastri: in primo luogo, gli accordi che sopprimono una concorrenza efficace sul mercato o la intralciano notevolmente senza che siano giustificati da motivi di efficienza economica sono illeciti (art. 5 LCart); in secondo luogo, le pratiche illecite di imprese che dominano il mercato sono vietate (art. 7 LCart); in terzo luogo, le operazioni di concentrazione di imprese devono...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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