Messaggio concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
Foglio Federale numero 35, 07 Settembre 1999 › Seccion Unica
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Messaggio concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
99.051Messaggio concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)del 26 maggio 1999Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento.Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:La presidente della Confederazione, Ruth DreifussIl cancelliere della Confederazione, François CouchepinCompendioL'articolo 99 (politica monetaria) della nuova Costituzione federale, accettata dal popolo e dai Cantoni il 18 aprile 1999, sopprime tra l'altro a livello costituzionale il vincolo del franco svizzero all'oro. Sul piano legislativo, lo svincolo dall'oro sarà realizzato mediante l'istituzione della presente legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP). Questo testo legislativo s'impone soprattutto perché il nuovo articolo costituzionale disciplina il monopolio della Confederazione di emettere moneta in un unico articolo e non più suddividendolo - come avveniva finora per motivi di carattere storico - secondo il supporto materiale del denaro contante in un articolo sulla moneta (precedente art. 38 Cost.) e uno sulla banca d'emissione (precedente art. 39 Cost.). Parimenti, anche l'attuale sistematica della legislazione federale - legge sulle monete in applicazione dell'articolo 38 Cost. e legge sulla Banca nazionale (LBN) in applicazione dell'articolo. 39 Cost. - dovrà essere adeguata al nuovo articolo costituzionale. La legge sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento intende disciplinare tutte le caratteristiche della valuta e della moneta statale d'interesse pubblico. L'attuale legge sulle monete sarà - in quanto le sue disposizioni non diventino caduche con lo svincolo del franco dall'oro - completamente ripresa nella nuova legge federale. Le disposizioni della legge sulla Banca nazionale relative ai biglietti di banca sono riprese nella LUMP. La nuova legge prevede le sezioni seguenti.La sezione «Unità monetaria e mezzi legali di pagamento» definisce il franco come unità monetaria svizzera stabilendone la divisione in cento centesimi. Nel contempo, le monete messe in circolazione dalla Confederazione, i biglietti emessi dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e, ora, anche i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera sono dichiarati mezzi legali di pagamento. Con tali mezzi di pagamento, si possono onorare con effetto liberatorio i debiti pecuniari. Le banconote devono essere accettate da chiunque in pagamento senza limitazione di somma. Per i depositi a vista presso la BNS l'obbligo di accettazione è limitato al titolare di un conto corrispondente. Infine, per quanto riguarda le monete, si opera una distinzione tra monete circolanti, monete d'investimento e monete commemorative. Le monete circolanti destinate ai pagamenti in denaro contante dovranno essere accettate come finora fino a cento pezzi, mentre le monete commemorative e d'investimento non sono concepite come veri e propri mezzi di pagamento, motivo per cui non vengono impiegate come tali nelle operazioni commerciali: essendo emesse in numero limitato e poco conosciute, non si adattano ad essere sottoposte all'obbligo di accettazione generale. L'obbligo di accettare le monete commemorative e d'investimento è quindi limitato alla Banca nazionale svizzera e alle casse pubbliche della Confederazione. Le monete commemorative e d'investimento mantengono pertanto lo statuto di mezzi legali di pagamento e quindi la garanzia di essere riprese al loro valore nominale.Nella sezione «Regime monetario», sono disciplinate le competenze del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze e della Banca nazionale, sia riguardo alle monete circolanti sia riguardo alle monete commemorative e d'investi-mento. Inoltre il compito già ora svolto dalla Banca nazionale di distribuire le monete le viene ora conferito da una legge federale. Infine si rinuncia all'obbligo di permesso finora vigente per la fabbricazione o l'importazione di oggetti simili alle monete in corso. La protezione del pubblico dagli abusi in ambito monetario sarà garantita da una nuova norma penale.La sezione «Regime dei biglietti di banca» comprende gli articoli della sezione III (emissione, copertura, rimborso e ritiro dei biglietti di banca) della legge sulla Banca nazionale che non sono divenuti superflui con la soppressione del vincolo del franco all'oro. Essa contiene le disposizioni tecniche sulle competenze e gli obblighi della BNS in relazione alla circolazione di banconote.Nella sezione «Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera» è stabil...
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