Messaggio concernente una modifica della legge federale sui diritti politici

Riassunto


Messaggio concernente una modifica della legge federale sui diritti politici

01.079

Messaggio

concernente una modifica della legge federale sui diritti politici

del 30 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una revisione parziale della legge federale sui diritti politici.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti:

1997 P 97.3590 Esercizio del diritto di voto in tutta la Svizzera.

Modifica dell'articolo 3 della legge federale sui diritti politici (N 8.3.99, Guisan)

1999 P 99.3321 Iniziative popolari e referendum. Home page su Internet

(N 8.10.99, Andreas Gross)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Diversi motivi inducono il Consiglio federale a proporre un'ulteriore revisione della legislazione federale in materia di diritti politici già poco tempo dopo l'ultima modifica.

Con l'adozione della nuova Costituzione federale, la funzione dei partiti è stata espressamente sancita nel testo costituzionale (art. 137 e 147 Cost.). È opportuno che questo sia confermato in modo adeguato nella legge: a determinate condizioni - peraltro poco restrittive -, i partiti che godono di una certa rappresentanza su scala nazionale potranno farsi registrare ufficialmente presso la Cancelleria federale (art. 76a LDP). La registrazione consentirà loro di beneficiare di talune agevolazioni in occasione della preparazione delle elezioni (art. 24 cpv. 3 LDP).

L'articolo 8 capoverso 3 Cost. (come del resto l'art. 4 cpv. 2 vCost.) non si limita a sancire il principio della parità dei sessi bensì incarica espressamente il legislatore di assicurare l'uguaglianza di diritto e di fatto tra uomo e donna. Il nuovo articolo 86a LDP elaborato nell'ambito della presente revisione persegue tale obiettivo.

Il disegno proposto mira a rivedere la legge in modo da tener conto delle esigenze del cittadino. Lo testimonia per esempio la disposizione secondo cui le schede prestampate devono offrire spazio sufficiente per consentire agli elettori di procedere al panachage e al cumulo delle candidature (art. 33 LDP). Lo stesso dicasi del tentativo di prevedere un termine minimo entro cui dovrà essere stabilito - salvo per quanto concerne le leggi federali urgenti - quali testi saranno posti in votazione (art. 10 LDP); tale tentativo è infatti volto ad agevolare i lavori di pianificazione di tutti gli interessati.

Quale fase preliminare all'introduzione del voto elettronico generalizzato, occorre inoltre promuovere l'impiego mirato di mezzi elettronici volti ad agevolare l'esercizio dei diritti politici, nella misura in cui questo sia oggi possibile senza incorrere nel rischio di manipolazioni (art. 60a e 69a LDP). Anche l'obbligo della Cancelleria federale di mettere a disposizione su Internet i testi posti in votazione e le spiegazioni (art. 11 LDP) è inteso a consentire che gli aventi diritto di voto si formino più agevolmente un'opinione. Occorre infine consolidare le basi legali per progetti pilota in materia di voto elettronico (art. 5 cpv. 3, 8a, 12 cpv. 3, 38 cpv. 5 e 49 cpv.

3 LDP).

In futuro si intende rinunciare al doppio controllo delle domande di referendum e delle iniziative popolari (art. 66 cpv. 2 e 72 cpv. 2 LDP). Qualora il numero di firme raccolte sia inferiore di oltre diecimila unità a quello richiesto dalla Costituzione federale, si rinuncerà pure all'emanazione di decisioni impugnabili (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1 LDP). Inoltre le firme saranno contate soltanto sino al raggiungimento del numero costituzionalmente stabilito (art. 66 cpv. 3 e 72 cpv. 3 LDP).

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 I partiti nella Costituzione federale

In occasione dell'adozione della nuova Costituzione federale, la funzione dei partiti è stata espressamente sancita nel testo costituzionale (art. 137 e 147 Cost.). Malgrado numerosi tentativi, non si era mai riusciti a scolpire una siffatta disposizione nella vecchia Cost. Si tratta ora di cominciare a concretare in modo adeguato il dispo...

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