Messaggio concernente la Convenzione sul lavoro marittimo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle condizioni di lavoro nel trasporto marittimo
Foglio Federale numero 52, 30 Dicembre 2009 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la Convenzione sul lavoro marittimo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle condizioni di lavoro nel trasporto marittimo
09.097 Messaggio concernente la Convenzione sul lavoro marittimo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle condizioni di lavoro nel trasporto marittimo del 27 novembre 2009 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione sul lavoro marittimo, adottata il 23 febbraio 2006, e una conseguente modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf MerzLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), responsabile dell'elaborazione della Convenzione sul lavoro marittimo, è un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite. Ha una struttura tripartita unica nel suo genere nel sistema ONU: i 182 Stati membri sono rappresentati da delegati dei Governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi dell'OIL. I punti chiave del lavoro dell'OIL sono: formulare e attuare norme di lavoro e sociali internazionali, in particolare norme fondamentali sul lavoro, impostare la globalizzazione in maniera giusta e sociale e creare lavori dignitosi quale presupposto cruciale della lotta contro la povertà. Considerata la natura globale dell'industria marittima, i marittimi necessitano di una protezione particolare. Le già numerose convenzioni marittime dell'OIL esistenti finora che disciplinano le condizioni di lavoro di questa categoria di lavoratori sono insoddisfacenti per svariati motivi. Da un lato, le 40 convenzioni e le 29 raccomandazioni marittime non sono più al passo con i tempi e, dall'altro, contengono rigide disposizioni dettagliate, il che ha indotto un gran numero di Stati a rifiutare di ratificarle. Per tali motivi è sorta la necessità di realizzare un unico e coerente strumento normativo internazionale che, per quanto possibile, includa le attuali norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo e i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro. Con l'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro marittimo verranno man mano abolite le pertinenti convenzioni dell'OIL. La Convenzione sul lavoro marittimo consolida i diritti di 1,2 milioni di lavoratori marittimi, definisce standard minimi su scala mondiale e contiene una definizione vincolante dell'età minima e dell'idoneità fisica alla navigazione dei marittimi nonché standard uniformi per la loro formazione e qualificazione. Vi si fissano eque condizioni di impiego vincolanti per i marittimi, il salario, le ore di lavoro e le ore di riposo, il diritto alle ferie e il livello di organico necessario delle navi. La Convenzione prescrive poi che, quali luoghi di lavoro e di vita dei marittimi, le navi devono soddisfare esigenze minime in materia di vitto, alloggio e strutture ricreative. Assicura inoltre che sulle navi venga offerto un minimo di protezione della salute e di assistenza medica e sociale dei marittimi. Gli Stati firmatari si impegnano inoltre ad adottare misure che garantiscano a tutti i marittimi l'accesso ai sistemi di sicurezza sociale. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione si impegnano a verificare e certificare il rispetto delle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro sulle navi battenti la loro bandiera. Le possibilità di controllare che terzi rispettino le condizioni vincolanti della Convenzione sul lavoro marittimo sono inusuali: nel quadro di controlli da parte dello Stato del porto, le norme della Convenzione vanno applicate anche a navi di Stati terzi che non l'hanno ratificata, così che ogni nave estera che entra nel porto di uno Stato che ha ratificato la Convenzione verrà valutata secondo le esigenze di quest'ultima. In questo modo sono stati fissati criteri di valutazione globali che impediranno alle navi battenti bandiere di comodo («flag of convenience») di procurarsi vantaggi concorrenziali infrangendo gli standard minimi internazionali quanto alla sicurezza delle navi, alle cond...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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