Messaggio sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento)
Foglio Federale numero 40, 12 Ottobre 2010 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 40, 12 Ottobre 2010 › Seccion Unica
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Messaggio sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento)
10.077 Messaggio sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento) dell'8 settembre 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento). Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2001 M 01.3673 Dopo Swissair. Modifîcare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento? (S 17.11.2001, Lombardi; S 18.3.2002)2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 19.9.2002, CdG-S; S 12.12.2002)2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 19.9.2002, CdG-S; S 12.12.2002)2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 12.3.2002, Wicki; S 5.6.2002)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:La presidente della Confederazione, Doris LeuthardLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio Con il presente progetto s'intende sottoporre a revisione le norme in materia di insolvenza e migliorare in particolare alcuni aspetti della procedura concordataria. Punto di partenza della revisione è la constatazione che le norme svizzere in materia di insolvenza sono certo idonee e applicabili in caso di risanamento delle imprese, ma presentano pure qualche lacuna che occorre colmare. I punti principali del progetto di revisione sono i seguenti. - Con il nuovo approccio, la moratoria concordataria - come nel caso del Chapter Eleven della legislazione statunitense - non sfocia più obbligatoriamente in un concordato o in un fallimento, ma può essere accordata anche soltanto come un mero differimento. - Il differimento del fallimento previsto dal diritto societario (art. 725a CO) è abrogato e integrato nella procedura concordataria della LEF. Così facendo tutte le forme societarie in futuro potranno beneficiare della moratoria (e non soltanto la società anonima, la società in accomandita per azioni, la società a garanzia limitata e la società cooperativa come avviene attualmente). - I diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria sono rafforzati, in particolare per tutelarli da atti di liquidazione affrettati. In concreto si propone quindi l'istituzione di una delegazione rappresentativa dei creditori che ha il compito di esercitare la vigilanza sul commissario. Inoltre, a determinate condizioni, il commissario è tenuto a convocare un'assemblea dei creditori straordinaria. - Le condizioni per omologare un concordato sono semplificate; l'obbligo di garantire il soddisfacimento dei crediti collocati in terza classe non costituisce più una condizione imperativa per la sua omologazione. Nella prassi corrente, l'obbligo di garantire il soddisfacimento dei creditori privilegiati comportava sovente il blocco di mezzi finanziari determinanti per il risanamento, ostacolando così notevolmente l'esito positivo di un concordato. È inoltre stato previsto che i titolari di quote di partecipazione siano tenuti a contribuire in modo proporzionale al risanamento nel quadro del concordato ordinario per instaurare una certa parità di trattamento tra i creditori. - L'idea di creare un diritto in materia di insolvenza specifico per i gruppi di società è stata accantonata, ma la questione dei rapporti all'interno del gruppo di società è comunque stato tenuto in debita considerazione (ad es. nuove regole per l'onere della prova in caso di azione revocatoria (azione pauliana), coordinamento delle procedure). - Il progetto disciplina pure la sorte dei rapporti obbligatori di durata in caso di insolvenza. In tale contesto si intende distinguere tra un caso di liquidazione in senso stretto (fallimento o concordato con abbandono dell'attivo) e una moratoria concordataria allo scopo di risanare e proseguire l'attività 5668aziendale. Mentre nel primo caso si rinuncia a introdurre un diritto di disdetta straordinario a beneficio della massa del fallimento o della massa in liquidazione, nel secondo caso si intende consentire al debitore di disdire, in via straordinaria, un rapporto obbligatorio di durata con il consenso del commissario; in tal caso alla controparte spetta un indennizzo integrale. - La revocazione (azione pauliana) del trasferimento di attivi all'interno di un gruppo è agevolata. - La revocazione di un negozio giuridico è esclusa se gli organi di esecuzione competenti lo hanno espressamente autorizzato. Tale misura consente di creare la sicurezza giuridica di cui la prassi necessita. - È soppresso il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali, nonché quello di albergatori e padroni di stalle o della comunione di comproprietari. Anche tale misura consentirà di agevolare il risanamento nel caso s...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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