Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi)
Foglio Federale numero 23, 15 Giugno 2010 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi)
10.049 Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi) del 12 maggio 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris LeuthardLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio Le misure urgenti decise dal Parlamento nel dicembre 2008 e destinate a garantire i depositi bancari devono essere trasposte - con altre novità - nel diritto permanente mediante il presente disegno. Situazione iniziale Per reagire alla crisi dei mercati finanziari, il 19 dicembre 2008 l'Assemblea federale ha approvato cinque misure immediate intese a rafforzare la protezione dei depositi bancari. Le misure sono inserite in una modifica legislativa con clausola d'urgenza. La prima misura riguarda i depositi protetti che sono stati aumentati a 100 000 franchi. La seconda impone alle banche di tenere a disposizione in permanenza il 125 per cento dei crediti concessi sul mercato svizzero o di altri attivi situati in Svizzera in base ai depositi privilegiati dei loro clienti. La terza misura prevede un pagamento immediato molto più generoso dei depositi garantiti con la liquidità della banca venuta a trovarsi in difficoltà. La quarta prevede l'aumento del limite superiore di sistema da 4 a 6 miliardi di franchi. Con la quinta misura, infine, i depositi locati presso fondazioni di previdenza sono stati separati e ulteriormente privilegiati rispetto ai depositi bancari già garantiti. Nel suo messaggio concernente questa modifica urgente di legge, in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2010, il Consiglio federale ha spiegato che queste misure immediate migliorano la protezione dei depositi pur non correggendo i difetti del sistema. Questi consistono in particolare nel finanziamento a posteriori del sistema di garanzia dei depositi, che in caso di necessità ha un effetto prociclico e comporta il rischio di una reazione a catena. Il sistema non è nemmeno stato in grado di garan-tire integralmente i depositi per quanto riguarda le grandi banche. Il Consiglio federale ha pertanto voluto verificare approfonditamente il sistema della protezione dei depositanti e sottoporre al Parlamento un progetto con ulteriori misure per garantire la protezione dei depositanti. La modifica legislativa proposta si è tuttavia scontrata con l'opposizione di fondo della maggior parte dei partiti, degli ambienti bancari ed economici e anche dei Cantoni. In base alla maggioranza dei pareri molto critici appare evidente che il progetto posto in consultazione non può essere attuato nella misura in cui prevede un Fondo di garanzia dei depositi di diritto pubblico e un secondo livello di garanzia globale da parte della Confederazione (anticipo o garanzia). La connessa ristrutturazione fondamentale del sistema di garanzia dei depositi non raccoglie attualmente la maggioranza dei consensi. Contenuto del progetto Pertanto le misure urgenti decise dal Parlamento nel dicembre 2008 devono essere trasposte nel diritto permanente. È inoltre possibile procedere anche con le altre modifiche incontestate del progetto posto in consultazione (in particolare per quanto concerne la procedura di risanamento, i termini di pagamento e il disciplinamen- 3514 to relativo all'insolvenza). Queste modifiche migliorano sensibilmente la garanzia svizzera dei depositi. Tenuto conto dei tempi necessari al Parlamento per trattare il progetto e dei termini di referendum, con il presente messaggio vengono presentati due atti normativi. L'atto normativo A contiene unicamente la proroga delle modifiche legislative decise con clausola d'urgenza decise nel dicembre 2008. Deve restare in vigore fino all'entrata in vigore dell'atto normativo B - ma al massimo fino al 31 dicembre 2011 - che traspone nel diritto ordinario le modifiche legislative urgenti insieme con le altre modifiche. Anche se fosse approvato nella sessione autunnale 2010, a causa dei termini di referendum l'atto normativo B non potrebbe entrare in vigore in tempo per sostituire le modifiche legislative urgenti il 1° gennaio 2011. 3515 Indice Compendio 3514 1 Punti essenziali del progetto 3518 1.1 Situazione iniziale 3518 1.1.1 Protezione dei depositanti dopo la revisione della legge sulle banche del 2004 3518 1.1.2 La revisione di legge con clausola d'urgenza del dicembre 2008 3519 1.1.3 Lacune tuttora esistenti 3520 1.1.3.1 Finanziamento ex-post 3521 1.1.3.2 Limite superiore di sistema/grandi banche 3521 1.1.3.3 Premi indipendenti dal rischio 3521 1.2 Il nuovo disciplinamento posto in consultazione 3522 1.3 Risultati della consultazione 3523 1.4 Conseguenze della consultazione 3524 1.5...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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