Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 50, 11 Dicembre 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza sui concimi, OCon) Modifica del 14 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione e l'utilizzazione di concimi. Art. 5 cpv. 2 lett. a2013e nonché j e 3 2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: a. concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali o dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola; b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come: 1. composta: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica; 2. digestato solido e liquido: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di materia secca non è superiore a...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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