Riassunto
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 120135, 161, 164, 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sull'ambiente (LPAmb); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull'ingegneria genetica (LIG); visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque (LPAc); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione 6 La presente ordinanza disciplina l'importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia. 2 La produzione primaria di alimenti per animali è retta dall'ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la produzione primaria, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. 3 L'ordinanza non si applica: a. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità; RS 916.307 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 814.20 5 RS 946.516 RS 916.020 b. la materia prima o l'alimento composto per animali soddisfa i requisiti del fine nutrizionale particolare; e c. la materia prima o l'alimento composto per animali non comporta effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali, per l'ambiente o per il benessere degli animali. In caso di adeguamenti dell'elenco degli scopi d'utilizzo degli alimenti dietetici per animali, il DFE fa riferimento al corrispondente elenco dell'Unione Europea (UE). Sezione 4: Etichettatura, presentazione e imballaggio Art. 12 Principi per l'etichettatura e la presentazione 1 L'etichettatura e la presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali non devono indurre l'utilizzatore in errore. Ciò vale in particolare per quanto riguarda: a. il fine o le caratteristiche dell'alimento per animali, in particolare la sua natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui è destinato; b. l'indicazione di effetti o proprietà che l'alimento per animali non possiede oppure l'indicazione di caratteristiche particolari benché tutti gli alimenti per animali comparabili posseggano le stesse caratteristiche; c. l'etichettatura secondo il catalogo delle materie prime secondo l'articolo 9. 2 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni di etichettatura prescritte. 3 Nel caso in cui una materia prima, un alimento composto o un alimento dietetico per animali è offerto per la vendita tramite un mezzo di comunicazione a distanza, le indicazioni di etichettatura prescritte dal presente capitolo, escluse quelle concernenti la durata e quelle secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, d ed e, devono figurare sul supporto di vendita a distanza o essere fornite tramite altri mezzi adeguati prima della conclusione di un contratto. Le indicazioni concernenti la durata e quelle secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, d ed e devono essere fornite al più tardi al momento della consegna dell'alimento per animali. 4 Per la materia prima, l'alimento composto o l'alimento dietetico per animali può essere indicata soltanto un'unica durata di conservazione. Essa corrisponde alla durata minima di conservazione dei singoli componenti dell'alimento per animali in questione. Art. 13 Responsabilità 1 Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura provvede affinché le indicazioni di etichettatura siano presenti ed esatte. Le imprese del settore dell'alimentazione animale provvedono affinché, negli stabilimenti che sottostanno al loro controllo, tutte l...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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