Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Riassunto


Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

(Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del 24 marzo 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 2 e 6

1 Se, per il trattamento di una malattia, non è stato omologato alcun medicamento veterinario, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un'altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l'indicazione ammessa.

2 Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare nella successione seguente:

a. un medicamento veterinario omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) per un'altra specie animale di destinazione;

b. un medicamento per uso umano...

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