Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Riassunto


Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visti i messaggi del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta:

Art. 1

1 Il Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 1 lett. a

La presente legge si applica:

a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19994

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati RU 2006 membri della Comunità europea e revisione delle misure collaterali. DF

b.6 la Convenzione del 4 gennaio 19607...

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